Rapporti di lavoro

Contratti riqualificati senza evasione contributiva

di Giampiero Falasca

Non integra la fattispecie dell'evasione contributiva il comportamento del datore di lavoro che, avendo qualificato erroneamente un rapporto professionale come autonomo, ha pagato i contributi in relazione a questa qualificazione contrattuale. In tale situazione, infatti, il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti come conseguenza della riqualificazione retroattiva del rapporto in forma subordinata integra la diversa (e meno grave) fattispecie dell'omissione contributiva.

Con questa massima la Cassazione (sentenza 1476 depositata ieri) torna ad affrontare la complicata e mai risolta questione delle sanzioni da applicare nei casi di mancato o incompleto versamento dei contributi previdenziali da parte di quei datori di lavoro che, a seguito di una sentenza del tribunale del lavoro, si trovano a dover riqualificare retroattivamente e in forma subordinata un rapporto nato come autonomo.

Il problema che si pone in questi casi è quello di capire se i maggiori contributi previdenziali che sono dovuti per la riqualificazione del rapporto, e che non sono stati pagati nel periodo in cui il datore di lavoro aveva applicato le regole del lavoro autonomo, devono essere considerati come contributi «evasi» oppure «omessi».

A tale riguardo, la sentenza ricorda che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la pronuncia 4808 del 7 marzo 2005, hanno ricostruito i confini delle due fattispecie, evidenziando che l'ipotesi dell'evasione contributiva si verifica quando viene omessa la denuncia di un rapporto, come avviene in caso di mancata presentazione del modello DM\10, recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali dovuti; la fattispecie, quindi, si realizza solo quando le registrazioni o le denunce obbligatorie sono omesse o non conformi al vero allo scopo specifico di non versare i contributi o i premi, occultando il rapporto di lavoro e le retribuzioni pagate.

Invece, ricorre l'ipotesi - sempre illecita ma meno grave - dell'omissione contributiva solo quando si verifica il mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti, ma sono state presentate tutte le denunce e le registrazioni obbligatorie.

Applicando questi principi al caso della riqualificazione di un rapporto autonomo in forma di lavoro subordinato, la Corte osserva che non si può ritenere applicabile la disciplina dell'evasione contributiva nei confronti del datore di lavoro soccombente.

La legge 662 del 1996 (che disciplina le fattispecie e le relative sanzioni), infatti, fa riferimento solo a registrazioni mai presentate o non conformi al vero. Questa situazione non ricorre nel caso del rapporto autonomo successivamente riqualificato, in quanto al momento della sua costituzione non vi era alternativa per il datore di lavoro, il quale non poteva fare altro che denunciare il rapporto medesimo in maniera conforme al testo firmato dalle parti.

Sentenza della Cassazione 1476/2015

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