L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Ricorso contro il verbale unico di accertamento

di Imbriaci Silvano

La domanda

L'INPS notifica un verbale unico di accertamento e notificazione. Il termine per proporre il ricorso amministratico al Comitato Regionale è di 30 giorni, che sono interamente decorsi. Considerata la condizione di procedibilità ex art. 443 c.p.c., considerato che il termine di 30 gg è decorso, e considerata Cass. 5149/2004, secondo cui in caso di mancanza della domanda amministrativa il ricorso giurisdizionale è improponibile (e non già improcedibile), cosa succede? Non è più possibile fare ricorso in Tribunale?

La presentazione del ricorso amministrativo in materia di contributi, avverso le determinazioni di un verbale ispettivo (al Comitato regionale per i rapporti di Lavoro ex art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, quando si tratti di verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro), costituisce uno strumento a disposizione del contribuente per sollecitare l’amministrazione ad un riesame della propria posizione, in vista di un eventuale provvedimento in autotutela che scongiuri il ricorso al Giudice. Ciò premesso, riguardo ai termini per la presentazione del ricorso amministrativo, non vi sono motivi per dubitare dell’applicazione, anche in questa materia, dell’art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, norma secondo cui nelle procedure amministrative riguardanti le controversie derivanti dall’applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze (di tipo processuale) che si sono verificate. Sotto questo profilo, il termine per la presentazione del ricorso amministrativo in materia di contributi non ha natura perentoria. Dunque, per quanto sopra detto, la presentazione di un ricorso giudiziario avverso le conclusioni del verbale di accertamento è sempre possibile. Qualora il Giudice rilevi la mancata presentazione del ricorso amministrativo, sicuramente è da escludersi una pronuncia di improponibilità del ricorso giudiziario, in quanto non siamo di fronte alla mancanza di una domanda amministrativa necessaria per l’attribuzione di una prestazione (è questa l’ipotesi contemplata da Cass. n. 5149/2004). Se si ritiene necessaria la previa conclusione della fase amministrativa anche in questo settore, la mancanza del ricorso amministrativo costituisce semmai un ostacolo che si frappone in via temporanea alla continuazione del processo e che quindi ne comporta la sospensione in attesa dell’esperimento del ricorso amministrativo e relativa decisione (art. 443 c.p.c.). Dunque nell’ipotesi in cui sia presentato un ricorso giudiziario per contestare le risultanze del verbale ispettivo, senza che sia stato preventivamente proposto il ricorso amministrativo, non si verificherà un’ipotesi di improponibilità, quanto semmai una mera improcedibilità, con effetto sospensivo del giudizio in corso e assegnazione di un termine (perentorio) per la proposizione del ricorso in via amministrativa. Deve infine rilevarsi che la presentazione del ricorso amministrativo avverso le risultanze del verbale in materia contributiva produce effetti rilevanti sul procedimento di riscossione dei contributi. L’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 46/1999, alla lettera b), afferma chiaramente che in caso di gravame amministrativo avverso l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo (o la formazione dell’avviso di addebito per i contributi INPS) è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25 dello stesso d.lgs. n. 46/1999. Quindi, la presentazione del ricorso amministrativo ex art. 17 impone all’ente il divieto di recuperare il credito fino a che non intervenga la decisione del Comitato (o comunque lo stesso non si esprima nel termine massimo di legge). Se invece il ricorso amministrativo è presentato dopo la notifica dell’avviso di addebito, non vi è più la possibilità per l’ente di sospendere l’attività di riscossione (art. 30 d.l. n. 78/2010, conv. in l. 122/2010)

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