Rapporti di lavoro

Più tempo per utilizzare il ravvedimento operoso

di Cristian Valsiglio

La Legge n. 190/2014 all'art. 1, co. 637 prevede sostanziali modifiche al ravvedimento operoso volte rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso una rimodulazione di tali riduzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse fino al momento del ravvedimento.

La prima sostanziale innovazione è da attribuirsi alla circostanza che tale comportamento potrà essere posto in essere non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l'anno dall'omissione o dall'errore, per le violazioni, ad esempio, in materia di imposta di registro).

La seconda, e rilevante, novità si riferisce al fatto che il contribuente potrà ravvedersi a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ossia che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza (salvo ovviamente la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

Più nel dettaglio, la legge di Stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190/2014) riscrivendo l'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 prevede successivamente alla lettera a) l'inserimento di un'ulteriore disposizione in virtù della quale la sanzione è ridotta ad “un nono del minimo” allorquando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore in presenza di fattispecie per le quali non è prevista dichiarazione periodica.

Pertanto la regolarizzazione di errori e omissioni, anche sulla determinazione o sul pagamento del tributo potrà avvenire con una sanzione ridotta a 1/9 del minimo se:
a) se si effettua dichiarazione periodica: entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione
b) se non è prevista dichiarazione periodica:entro 90 giorni da omissione o da errore
La modifica legislativa prosegue inserendo, dopo l'attuale lettera b) del comma 1 dell'art. 13, due disposizioni che prevedono la riduzione della sanzione:
- a “un settimo del minimo” se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore e
- a “un sesto del minimo” se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine.
Tutte le nuove disposizioni si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, comprese quelle relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l'istituto del ravvedimento può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

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