Rapporti di lavoro

Giustificato motivo oggettivo: procedura in Dtl per i lavoratori a tempo indeterminato dell'agenzia di somministrazione

di Alberto Bosco

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e l'Ancl hanno chiesto lumi circa l'applicabilità dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nel caso di recesso per giustificato motivo oggettivo (Gmo) da parte di un'agenzia di somministrazione per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e occupati in una gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.
Sul punto va ricordato che l'articolo 7 della legge 604/66, come sostituito dalla Riforma Fornero, ha introdotto l'obbligo, per i datori con più di 15 dipendenti nell'unità produttiva o nel comune interessati dal recesso (o che ne occupano in tutto almeno 61), di far precedere il licenziamento per Gmo da una comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il dipendente è impiegato e a lui trasmessa per conoscenza: nella comunicazione il datore deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicarne i motivi, nonché le eventuali misure di assistenza alla sua ricollocazione.
Nel caso delle Agenzie per il lavoro, le quali assumono la veste di datori di lavoro dei soggetti inviati in missione, l'individuazione della disciplina applicabile deve tener conto dell'articolo 22 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, il quale al comma 4 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (procedura per la dichiarazione di mobilità), non trovano applicazione nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso si applicano l'articolo 3 della legge 604/66 e le tutele di cui all'articolo 12.
Nel caso di specie, essendosi conclusi i servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi, la domanda verteva sull'applicabilità della procedura prevista dall'articolo 7 della legge 604/66, o di quella disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 223/91. Quest'ultima, all'articolo 24, comma 1, dispone che le norme di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupano più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nella stessa provincia.
Esaminate le norme sopra richiamate, la Direzione generale per l'attività ispettiva ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs 276/03, pare doversi escludere l'applicabilità della procedura di licenziamento collettivo alle agenzie di somministrazione ove il recesso riguardi i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponde alla cessazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara pubblica. A favore di tale interpretazione, dato che la procedura in Dtl non è esplicitamente esclusa, depone anche il richiamo operato dall'ultima norma citata agli articoli 3 e 12 della legge 604/66, i quali, rispettivamente, prevedono che:
a) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso è determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento;
b) sono salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Ne deriva quindi, ad avviso del Ministero (Interpello 12 gennaio 2015, n. 1), che per le ipotesi in esame, si applica la procedura ex articolo 7 della legge 604/66 (in Dtl) e non quella ex articoli 4 e 24 della legge 223/91. In senso conforme, lo stesso Ministero si era già espresso con l'Interpello 20 settembre 2013, n. 27, con riguardo sia ai dipendenti “diretti” dell'agenzia, sia a quelli inviati in missione presso le imprese utilizzatrici, in cui si precisava che l'articolo 7 della legge 604/66 trova applicazione anche nel caso in cui il datore che procede al recesso per Gmo sia un'Agenzia.

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