Rapporti di lavoro

Attrezzature di lavoro: gli obblighi per vendita, noleggio e leasing

di Mario Gallo

Riprendendo l'art. 6 D.Lgs. n. 626/1994, gli artt. 22, 23 e 24 D.Lgs. n. 81/2008 disciplinano rispettivamente gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori; viene pertanto confermato per i progettisti di luoghi di lavoro e degli impianti l'obbligo di osservare i principi generali di prevenzione e, al tempo stesso, viene confermato il divieto di vendita, noleggio e concessione in uso (anche, per esempio, tramite il contratto di comodato d'uso) di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica.
Al tempo stesso per gli installatori e montatori d'impianti e attrezzature di lavoro o mezzi tecnici viene ribadito l'obbligo di attenersi sia alle norme di salute e sicurezza sul lavoro che alle istruzioni fornite dai fabbricanti.
L'art. 72 D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'art. 70, comma 1, ossia non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, ha l'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V dello stesso decreto.
Lo stesso articolo, inoltre, al comma 2 stabilisce che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza; inoltre, dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5 dello stesso decreto - come, ad esempio, gru, carrelli elevatori, macchine movimento terra, ecc. - siano in possesso della specifica abilitazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.


Sanzioni
L'art. 57 D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce le sanzioni a carico dei progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori. Rispetto agli importi iniziali dell'ammenda il D.Lgs. 106/2009 ha rimodulato in modo più equilibrato gli stessi, tenendo conto delle differenti posizioni, inasprendo quelle a carico dei progettisti e degli installatori.


Progettisti:
Violazione dell'art. 22 (inosservanza delle norme di sicurezza in materia luoghi di lavoro e impianti) - Art. 57, c.1, D.Lgs. 81/2008 - Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro


Fabbricanti e fornitori:
Violazione dell'art. 23 (fabbricazione, vendita o concessione in uso di attrezzature di lavoro e DPI non conformi alle norme di sicurezza e concessione in leasing di beni sprovvisti della prescritta documentazione di sicurezza) - Art. 57, c.2, D.Lgs. 81/2008 - Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro


Installatori:
Violazione dell'art. 24 (installazione di impianti, macchine e mezzi tecnici in violazione delle norme di sicurezza) - Art. 57, c.3, D.Lgs. 81/2008 - Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

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