Previdenza

Disponibili i voucher per baby-sitter o asili nido

di Alberto Bosco

La riforma Fornero ha introdotto misure a favore della genitorialità, prevedendo il congedo obbligatorio per il padre e la concessione alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. In attuazione di tale norma è stato emanato il Dm 28 ottobre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2014 n. 287), cui ha appena fatto seguito l'Inps con la circolare 16 dicembre 2014, n. 169, dettando le istruzioni operative per il biennio 2014-2015.


Madri interessate ed escluse – Possono accedere al beneficio le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti pubbliche o private, oppure iscritte alla gestione separata (ove non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, e non pensionate); sono invece escluse: le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e acque interne); le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che godono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità; le lavoratrici in fase di gestazione.


Misura e durata - Il contributo è pari a un importo massimo di 600 euro mensili, riproporzionato in caso di part time in base alla tabella 2 allegata alla circolare. Se viene richiesto il contributo per i servizi di baby sitting, l'Istituto consegnerà alla madre 600 euro in voucher cartacei (lavoro accessorio) per ogni mese di congedo parentale al quale essa rinuncia. Invece, il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, sarà pagato direttamente dall'Inps alla struttura prescelta dalla lavoratrice, dietro esibizione della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio. In ogni caso il massimo è di 6 mesi e può essere frazionato solo per mesi interi. I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.


Tempi - Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014 e 2015). I voucher devono essere ritirati, a pena di rinuncia, entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta della comunicazione di accoglimento della domanda.
Servizi per l'infanzia erogati da strutture accreditate - Il contributo per la fruizione dei servizi per l'infanzia, erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, può essere erogato solo se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall'Inps, e quindi pubblicato sul sito www.inps.it. L'Istituto provvederà a comunicare, tramite Pec, a ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso.


Presentazione della domanda - La domanda va presentata all'Inps solo tramite il sito internet istituzionale, accedendo direttamente con il Pin dispositivo o tramite patronato. Nella domanda la madre lavoratrice deve:
a) indicare a quale dei due benefici intende accedere e, in caso di scelta del contributo per gli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati, indicare la struttura accreditata presso cui ha iscritto il minore;
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione Isee valida.
Se vi sono più figli, occorre presentare una domanda per ogni figlio.


Esito della domanda - Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all'indirizzo Pec indicato dalla madre lavoratrice all'atto di presentazione della domanda; esso sarà comunque sempre consultabile sul sito Inps, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria, direttamente o tramite patronato.

La circolare 169 dell'Inps

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©