Rapporti di lavoro

Le nuove regole per il personale distaccato all’estero

di Fabrizio Bonalda

Gli esperti nazionali (End) possono essere distaccati presso l'Unione europea (Ue) e presso i suoi Stati membri, gli altri Stati e le organizzazioni internazionali attraverso un sistema di pubblicità e diffusione delle candidature vagliate all'interno delle varie amministrazioni e opportunamente organizzate in una banca dati ad hoc. Il coordinamento, la programmazione e la gestione delle risorse umane interessate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, in modo che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I funzionari distaccati, il cui comportamento dovrà essere conforme al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dovranno interagire in via continuativa con l'amministrazione di appartenenza e, qualora valutati positivamente, avranno una corsia preferenziale nelle progressioni di carriera.
Ciò è quanto disposto dal Dpcm 30 ottobre 2014, n. 184, che ha approvato il regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso la Ue, le organizzazioni internazionali e Stati esteri.
Secondo la nuova disciplina il processo di distacco parte dalle singole amministrazioni le quali, opportunamente informate dal ministero Affari esteri riguardo gli End attivabili e verificata la compatibilità tra le professionalità esistenti al proprio interno e le posizioni End richieste dalla Ue, informano il Ministero. Quest’ultimo provvede poi ad inoltrare le candidature a Bruxelles e al Dipartimento della funzione pubblica. Saranno, quindi, le stesse amministrazioni, entro 30 giorni, ad individuare con proprio provvedimento termini/proroghe del distacco dei propri End che, per quanto riguarda la Ue, non possono superare le 300 unità e, all'interno di ciascuna amministrazione, il 3% del personale in servizio. Per la disciplina dei distacchi presso i singoli Stati (anche extra Ue), la cui durata massima è fissata in 5 anni, potrà risultare necessaria la stipula di apposite intese tecniche.
Ma con quali modalità i funzionari distaccati dovranno operare e quale sarà il riconoscimento eventualmente ottenuto? In primo luogo, Ministero e Funzione pubblica daranno opportune informazioni riguardo le priorità del settore di operatività. Dopo un contatto periodico con obbligo di report annuali sul servizio prestato, alla fine del periodo si dovrà rendere conto del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati. E queste relazioni concorreranno, anche in accordo con i competenti uffici della Ue, alla valutazione della performance individuale. L'esperienza maturata all'estero costituirà titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni di carriera all'interno dell'amministrazione di appartenenza.
Il regolamento disciplina pure il comportamento del funzionario durante il distacco, che dovrà essere impeccabile: discrezione, riservatezza, correttezza e decoro. In generale, dunque, rispetto del codice disciplinare (articolo 54, Dlgs 165/01) e della disciplina delle incompatibilità (articolo 53), pur potendo fare pubblicazioni, conferenze, concedere interviste su argomenti attinenti l'attività e previa informazione dell'amministrazione di appartenenza.
Per quanto riguarda il trattamento economico la disciplina è quella già prevista dal Dlgs 165/01 (articolo 32, comma 3) in base alla quale i relativi oneri potranno essere posti a carico dell'amministrazione di provenienza, di destinazione, di entrambe, rimborsati dalla Ue o, ancora, in base alle citate intese tecniche, rispettivamente, per i casi dei distacchi presso la Ue o per quelli presso singoli Stati e altre organizzazioni internazionali.
È evidente che il feed-back positivo dell’attività degli End in termini di miglioramento e gestione dei rapporti tra Italia e Ue/Stati/Organizzazioni internazionali è legata in gran parte alle capacità e alle conoscenze dei funzionari selezionati che, tra l'altro, dispongono di una certa autonomia. A tal fine risulta di fondamentale importanza costruire ed alimentare in via costante un'adeguata base informativa contenente i profili relativi alle varie competenze dei potenziali candidati sulle materie europee, internazionali e linguistiche. Ed è proprio in relazione a tale esigenza che il regolamento prevede l'istituzione, presso il Ministero, di una banca dati contenente i dipendenti che prestano o hanno prestato servizio come End, quelli le cui candidature sono state trasmesse all'Ue, i potenziali candidati e quelli che hanno prestato o prestano servizio presso organizzazioni, enti internazionali e istituzioni dell'Ue (Parlamento, Consiglio, Commissione, ecc.).

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