Rapporti di lavoro

Il conguaglio di fine anno per i collaboratori coordinati e continuativi

di Michela Magnani

A seguito dell'inserimento dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dell'articolo 50 Tuir, agli stessi devono essere applicate le disposizioni previste dall'articolo 24 Dpr n. 600 del 29 settembre 1973 e deve essere effettuato anche il conguaglio di fine anno e di fine rapporto.
Nella circolare n. 15 del 5 marzo 2003, l'agenzia delle Entrate ha dedicato particolare attenzione alle modalità di attribuzione della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione relativamente alle ipotesi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rappresentando i diversi comportamenti da tenere in base alla periodicità dei compensi e alla preventiva determinabilità del loro ammontare.


a) Erogazione di compensi con cadenza periodica - Operato del sostituto d'imposta in corso d'anno.
Se il sostituto d'imposta era in grado di preventivare l'ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che avrebbe complessivamente corrisposto al collaboratore coordinato e continuativo ed, inoltre, il pagamento dei compensi è stato pattuito secondo una periodicità prestabilita, per la tassazione di ciascuno dei compensi corrisposti in corso d'anno (e quindi allo scadere del semestre, del bimestre, del mese, della quindicina, ecc.) lo stesso sostituto avrà effettuato il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputabili al periodo stesso secondo il criterio di cassa.
Analogamente a quanto accade per la tassazione in corso d'anno dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, anche nell'ipotesi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa regolamentati secondo le modalità sopra indicate, dalle imposte dovute per il “periodo di paga” saranno state sottratte le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13. Entrambe le detrazioni saranno state rapportate al periodo di corresponsione del compenso e come reddito complessivo sarà stato considerato, salvo diversa indicazione del collaboratore, l'ammontare complessivo dei compensi che il sostituto avrebbe dovuto corrispondere al collaboratore nel corso dello stesso periodo d'imposta.


b) Erogazione del compenso in unica soluzione periodica - Operato del sostituto d'imposta in corso d'anno.
Se il sostituto d'imposta ha corrisposto al collaboratore il compenso pattuito in un'unica soluzione nel corso del periodo d'imposta, per la tassazione dello stesso avrà attribuito le detrazioni spettanti commisurandole all'intero ammontare del compenso. Infatti, nell'ipotesi considerata, non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d'imposta in quante le detrazioni saranno state attribuite interamente al momento dell'effettuazione delle ritenute senza alcun ragguaglio al periodo di paga.


c) Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile - Operato del sostituto d'imposta in corso d'anno.
Qualora il committente abbia proceduto ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d'imposta, ma non sia stato in grado di conoscere in via presuntiva l'ammontare complessivo degli stessi per periodo d'imposta, in occasione di ogni erogazione avrà applicato la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni.
Con riferimento all'applicazione della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta l'Agenzia, con la circolare 15/2003, aveva precisato che, in questo caso, non è necessario operare alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento e il committente deve applicare la deduzione di cui all'articolo 11 del Tuir, necessaria per garantire la progressività dell'imposizione, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandola all'ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d'anno, il sostituto deve rideterminare tale deduzione sulla base del nuovo reddito complessivo e provvedere ad adeguare le ritenute.
Si ritiene che tali precisazioni possano valere anche per l'attribuzione delle “Altre detrazioni” di cui all'articolo 13 del Tuir, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 dello stesso Tuir.
Si ritiene, inoltre, che sia possibile operare con le modalità sopra indicate anche nell'ipotesi in cui il committente sia in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che corrisponderà nel periodo d'imposta, ma non proceda al pagamento con cadenze periodiche determinate. In tale caso, l'attribuzione delle detrazioni, saranno state applicate fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandole all'ammontare complessivo degli emolumenti che si presumeva sarebbero stati corrisposti nel corso del periodo d'imposta. Atteso che i pagamenti non sono stati effettuati con cadenze periodiche determinate, le deduzioni non possono essere state ragguagliate al periodo di paga e, pertanto, saranno state attribuite integralmente fin dalla corresponsione del primo compenso.


d) Operato del sostituto d'imposta in occasione del conguaglio di fine anno
In sede di effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto il committente la prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dalla tempistica di erogazione del compenso in corso d'anno, opererà con modalità analoghe a quelle commentate nei paragrafi precedenti relativamente ai redditi di lavoro dipendente.
In particolare, si ricorda che, analogamente a quanto già visto relativamente ai lavoratori dipendenti anche nell'ipotesi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che continuano nel 2015 (e per i quali, quindi, viene effettuato un conguaglio di fine anno e non di fine rapporto) le addizionali regionali e comunali relative al 2014 dovranno essere trattenute, in rate (al minimo una), sui compensi corrisposti nell'anno successivo a partire dal primo pagamento fatto dopo quello in cui è stato effettuato il conguaglio di fine anno, ricordando che il relativo versamento non può andare oltre il 16 dicembre dell'anno successivo (2015). Quindi, non può ritenersi corretto il comportamento di quei sostituti d'imposta che, per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non cessano il 31 dicembre (tipicamente gli amministratori della società) e per i quali viene effettuato il conguaglio di fine anno in dicembre, in occasione dell'erogazione di un compenso, trattengono in tale momento anche l'intero importo delle addizionali dovute per l'anno e versano le stesse entro il 16 gennaio dell'anno successivo. Così operando, infatti, tali sostituti sono obbligati ad indicare il versamento delle addizionali trattenute e versate, nel prospetto ST del modello 770 relativo all'anno di competenza (anno 2014, modello 770/2015) anziché, come di regola, nel prospetto ST del mod. 770 in cui tali addizionali sono state trattenute e versate (anno 2015, modello 770/2016).

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