Rapporti di lavoro

Il punto sulle ferie da fruire entro dicembre

di Alberto Bosco

Il diritto del lavoratore a fruire delle ferie annuali retribuite è previsto direttamente dall'articolo 36, comma 3, della Costituzione, ove si precisa che questi «non può rinunciarvi». Altre norme che hanno contribuito a precisare questo diritto sono l’articolo 2109 del Codice civile, l’articolo 10 del decreto legislativo 66/2003. Disposizioni importanti per la gestione dell'istituto sono poi contenute nei singoli contratti collettivi.
Il potere di stabilire quando il dipendente può assentarsi per ferie spetta al datore di lavoro, il quale tuttavia, oltre che delle esigenze dell'impresa, deve tener conto degli interessi del prestatore. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento. Al contrario, il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività dell'impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro: in questo caso l'assenza si configura come ingiustificata con conseguente legittimità dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste, sino ad arrivare al licenziamento.
L'articolo 10 del decreto legislativo n. 66/2003 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite minimo, salvo quanto diversamente disposto da parte del contratto collettivo (che potrebbe quindi aumentarlo, introducendo una previsione di maggior favore), non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2 (servizi di protezione civile, compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato), va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Tale predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
In base a quanto è stato precisato da parte del Ministero del lavoro, nel caso in cui la fruizione delle ferie, come da contratto collettivo o da programma concordato tra datore e lavoratore, sia impedita da eventi di malattia, da infortuni o maternità, non si ha violazione delle norme di legge e le parti concorderanno tra loro l'individuazione di un nuovo periodo, considerando sempre in via prioritaria gli interessi dell'impresa.
Poiché si avvicina la fine dell'anno, è opportuno che i datori di lavoro procedano quindi a una verifica in merito all'effettivo godimento almeno delle prime due settimane del 2014, ossia con riguardo ai primi 14 giorni previsti dalla norma.
Va ricordato che la violazione dell'obbligo, per il datore, si configura, dando luogo alle specifiche sanzioni previste a tale proposito, non solo nel caso in cui il lavoratore, nei periodi indicati, non abbia in alcun modo fruito delle ferie cui ha diritto ma anche qualora egli non abbia goduto anche solo di una parte di detto periodo, e ciò anche nel caso in cui il godimento di detto congedo annuale sia in corso di godimento, in quanto il periodo deve essere fruito nel corso dell'anno di maturazione e non oltre il termine di esso.
Inoltre, per evitare l'applicazione delle sanzioni (cfr. tabella qui sotto), vanno imputate con criterio di priorità le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine per il godimento.


Mancato godimento delle ferie: così le sanzioni
- Sanzione “base”: importo della sanzione da 100 a 600 euro
- Violazione riferita a più di 5 lavoratori o che si è verificata in almeno due anni: importo della sanzione da 400 a 1.500 euro
- Violazione riferita a più di 10 lavoratori o che si è verificata in almeno 4 anni: importo della sanzione da 800 a 4.500 euro, senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta

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