Rapporti di lavoro

Diritto ad assentarsi dal lavoro e documentazione

di Alberto Bosco


Il dipendente regolarmente convocato è soggetto a un vero e proprio obbligo di legge, che gli impone, salvo motivate ragioni di assenza o astensione, di presentarsi nel giorno e nell'ora stabiliti dal giudice. Non adempiere a tale obbligo è reato (art. 372 c.p.).
È possibile che il lavoratore venga chiamato più volte; egli dovrà quindi informare con tempestività il proprio datore e - in relazione a ogni assenza - fornire adeguata documentazione a giustificazione dell'assenza, secondo quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato in azienda. La documentazione è rilasciata dalla cancelleria del giudice.
Il datore di lavoro non può impedire al propio dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare.
Ai non residenti compete il rimborso delle spese di viaggio per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria (articoli 45 e 46 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).
Può anche verificarsi il caso in cui il dipendente debba comparire in giudizio quale parte in un processo civile, nel quale può essere o il soggetto che ha promosso il giudizio (attore), ovvero colui che è chiamato in causa (convenuto).
Tralasciando il processo penale, con l'ipotesi in cui egli si trovi in condizioni di detenzione (rispetto alla quale l'opportunità di mettere in atto un recesso da parte del datore di lavoro deve essere valutata sotto molti profili, quali la durata dell'assenza, il tipo d'imputazione, una stima prudenziale circa l'esito del giudizio, la necessità o meno della prestazione resa da quel determinato dipendente e la sua urgenza), nel caso in cui si tratti, per esempio di un controversia civile, che può riguardare questioni condominiali, una causa di divorzio, un incidente d'auto, finanche una controversia di lavoro promossa nei confronti del proprio datore da lavoro, egli ha il diritto di comparire in udienza. Il lavoratore, quindi, anche nel ruolo di mera parte processuale, in assenza di una specifica norma contrattuale che preveda tale tipologia di assenza, dovrà ottenere - presentando domanda in anticipo e fornendo adeguata motivazione e/o documentazione se del caso - la fruizione di un giorno di ferie o un permesso retribuito, ovvero un permesso non retribuito in base a un accordo con il proprio datore di lavoro.
Trattamento economico dell'assenza
Il vero problema sta nell'individuazione del fatto se il lavoratore abbia o meno diritto a percepire - da parte del proprio datore di lavoro - la normale retribuzione.
Da quanto sopra emerge che in ogni caso si è in presenza di una motivata e legittima sospensione del rapporto e che la normativa nazionale (codice di procedura, sia civile che penale) si limita a prevedere l'obbligo di recarsi a testimoniare, con conseguente divieto per il datore di lavoro di impedire al lavoratore di assentarsi.
Nulla viene invece disposto, almeno nel settore privato, quanto al tipo di assenza (permesso, ferie, assenza non retribuita) e, conseguentemente, al trattamento retributivo spettante.
Occorre quindi esaminare il contratto collettivo o altra fonte applicata, onde verificare se tale situazione sia stata prevista e regolata. A titolo di mero esempio, si segnalano le seguenti fattispecie:
- volontari del servizio civile nazionale: il D.P.C.M. 4 febbraio 2009, al punto 10.3, dispone che i volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell'arco dei dodici mesi di servizio, in presenza di una convocazione a comparire in udienza come testimone (durata: un giorno);
- art. 77 CCNL Attività ferroviarie 20 luglio 2012: il trattamento di trasferta, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento vengono corrisposti anche nei casi in cui il lavoratore debba recarsi in trasferta per partecipare, nell'interesse dell'azienda, a procedimenti giudiziari in qualità di testimone;
- art. 39 CCNL Poste italiane 11 luglio 2003: al personale chiamato in località diversa da quella della sede di lavoro, quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di trasferta dedotta la somma eventualmente liquidata dall'Autorità Giudiziaria;
- art. 43, CCNL Pompe Funebri (Aziende Municipalizzate) 28 settembre 2006: è corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. Qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato;
- art. 54 CCNL Cemento e calce (Industria) 19 febbraio 2008: è mantenuto integro il trattamento economico del lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali, in dipendenza del servizio. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dal posto di lavoro o località di lavoro, ha diritto se ne ricorrono i presupposti, al trattamento previsto per la trasferta, dedotto quanto già percepito dall'Autorità giudiziaria per trasferta e spese di trasporto.
Ne deriva, come si evince dalla casistica citata, che in alcuni casi l'adempimento di tale obbligo risponde ad esigenze aziendali, in quanto è sollecitato per contingenti motivazioni (es. il soggetto è stato presente a taluni accadimenti), ovvero egli è interessato in ragione del proprio lavoro (es. promotore di affari/contratti aziendali) e quindi il lavoratore assentandosi non potrà che fruire di permessi retribuiti per motivi di servizio.
Negli altri casi, in assenza di una specifica previsione contrattuale e in difetto di diverso accordo con il datore di lavoro, il dipendente ha sempre diritto di assentarsi per il tempo necessario a rendere la propria testimonianza (incluse le eventuali ore di viaggio), ma non ha alcun titolo a pretendere anche la retribuzione. L'assenza, legittima a tutti gli effetti, potrà quindi potrà essere coperta con un giorno di ferie o di permesso ovvero richiedendo un'aspettativa non retribuita e come tale essere riportata nel Libro unico del lavoro.

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