Rapporti di lavoro

I contributi versati a Casse “non doc” da un lavoratore autonomo non sono deducibili dal reddito

di Michela Magnani

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 107/E del 3 dicembre 2014, chiarisce - rispondendo a un quesito posto da un professionista - che i contributi versati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti ad un Fondo integrativo al Servizio sanitario nazionale iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari nella sezione dei fondi aventi finalità esclusivamente assistenziali, che operano in base all’articolo 51 del Tuir, non sono deducibili dal reddito del contribuente. Per quest’ultimo (non lavoratore dipendente) sono, infatti, operanti le norme dell'articolo 10, comma 1, lett. e-ter) i e 51, comma 2, le quali riconoscono la deducibilità solo per i contributi versati a Fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale che, nella sostanza, sono fondi diversi dai precedenti.


La risposta dell'Agenzia conferma la differenza tra i Fondi sanitari “esistenti”
Anche se la “non concorrenza” alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo di 3.615,20 euro dei “contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale” potrebbe, all'apparenza, sembrare una norma “speciale” rispetto a quella, più generica, contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del Tuir - in base alla quale sono deducibili dal reddito per un importo non superiore a 3.615,20 euro i contributi versati a fondi integrativi al servizio sanitario “istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute” - l'agenzia delle Entrate conferma che esistono i Fondi sanitari “doc” e Fondi sanitari “non doc”.
I primi, e cioè enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Dpr 917/1986 sulla base di quanto previsto dal Dm 31 marzo 2008, in parte modificato dal Dm 27 marzo 2009, possono finanziare non solo prestazioni integrative (e quindi che si aggiungono) alle prestazioni del Ssn, ma anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle erogate dal servizio sanitario nazionale quali :
•il complesso delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie secondo i propri statuti e regolamenti;
•i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;
•gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria
destinando inoltre almeno il 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti per prestazioni riguardanti:
•l'assistenza odontoiatrica;
•l'assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti;
•prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio.
Diversamente, i Fondi Sanitari integrativi del Ssn nazionale e quindi, i Fondi “non doc” devono fornire le prestazioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 502/1992 e cioè:
1)prestazioni aggiuntive non comprese nei Livelli Essenziali ed uniformi di Assistenza e con questi integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate. Tra tali prestazioni rientrano:
•quelle di medicina non convenzionale, anche se erogate da strutture non accreditate;
•le cure termali, per la parte non a carico del Ssn;
•l'assistenza odontoiatrica, per la parte non a carico del Ssn e ad esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica dell'età evolutiva, nonché dell'assistenza e delle protesi a determinate categorie di soggetti particolarmente vulnerabili;
2)prestazioni erogate dal Ssn comprese nei livelli uniformi ed essenziali di Assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione di servizi alberghieri su richiesta dell'assistito;
3)prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semi-residenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
Ora poiché la differenza tra i fondi sanitari integrativi e gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale è stata voluta dal legislatore e consiste proprio nel fatto che i primi sono finalizzati all'erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza, mentre i secondi possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Servizio sanitario nazionale, secondo l'agenzia delle Entrate, sentito il parere del ministero della Salute, i contributi versati da un lavoratore non dipendente (a cui quindi non si applicano le norme previste dall'articolo 51 del Tuir) non potranno essere dedotti dal suo reddito qualora la cassa a cui tali contributi sono versati non rientri tra quelle integrative al Ssn.
Tale orientamento conferma la correttezza del comportamento di quei sostituti d'imposta che, in sede di tassazione di lavoratori dipendenti a cui applicano le norme di cui all'articolo 51, comma 8-bis del TUIR in quanto residenti in Italia che lavorano all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, non deducono dal reddito i versamenti contributivi effettuati alle casse di assistenza sanitaria in quanto diverse da quelle regolamentate dall'articolo 10, comma 1, lett. e-ter del Tuir (quindi, ad esempio, i contributi versati per i dirigenti industriali al Fasi).

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