Rapporti di lavoro

Semplificazioni fiscali: cosa cambia per le persone fisiche

di Matteo Ferraris

Dopo lunga attesa, il decreto sulle semplificazioni giunge alla pubblicazione con la «Gazzetta Ufficiale» 277 del 29 novembre. Con la pubblicazione del decreto legge 175/2014 si rendono efficaci una serie di innovazioni, prima tra tutte la sfida relativa al nuovo modello 730 precompilato per lavoratori dipendenti e pensionati, che innoverà tempi e procedure proprie dei sostituti d’imposta e modificherà le regole per la dichiarazione dei redditi per oltre 10 milioni di contribuenti.


Il decreto, studiato a giugno, completa il suo iter a fine anno, tempo di ordinarie incombenze per i sostituti che dovranno attivarsi da subito a programmare l’avvio delle nuove procedure di certificazione dei redditi e, soprattuto, del nuovo calendario con nuove modalità. Attività straordinarie, dunque, da gestire insieme al fornitore del software che assiste il sostituto o i professionisti. Da quest’anno, infatti, tutte le procedure di certificazione dei redditi saranno integrate con la trasmissione telematica dei dati allagenzia delle Entrate.

Negli articoli 1-6 del decreto si prevede, infatti, che a decorrere dal 2015 i dati delle certificazioni dei sostituti d’imposta siano adottati per predisporre la dichiarazione precompilata, associando le informazioni reddituali trasmesse dai sostituti d'imposta con le informazioni disponibili in anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (per esempio banche, assicurazioni, enti previdenziali).

Il nuovo decreto (articolo 3) chiarisce che molti soggetti che entrano in contatto con il contribuente (assicurazioni, erogatori di mutui, enti previdenziali, fondi di previdenza, strutture sanitarie, asl, aziende ospedaliere) dovranno trasmettere all’Agenzia entro febbraio i dati relativi ai rapporti intercorsi con il contribuente. Una volta aggregate tutte le informazioni, l’agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730 precompilato relativo al periodo d’imposta precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

La principale innovazione per il contribuente si avrà in questo passaggio coincidente con l’acquisizione della dichiarazione. Essa, infatti, sarà trasmessa al contribuente sui canali Fisconline o Entratel ovvero per delega al soggetto che svolge l’assistenza fiscale o a un professionista. Insomma: o il contribuente acquisisce in proprio un “pin” per accedere ai servizi dell’Agenzia oppure deve chiedere aiuto a chi ha già accesso a tali servizi attraverso una delega che comporta una procedura attualmente non nota.

Dal testo del provvedimento non risulta possibile trasmettere la dichiarazione a un sostituto che non faccia l’assistenza fiscale al sostituito. La via dei datori di lavoro per ricevere la dichiarazione precompilata é, dunque, al momento sbarrata. Il termine ultimo di produzione del modello 730/2015 precompilato, relativo al periodo d’imposta 2014, sarà il 15 aprile 2015. Considerando che l’Agenzia riceverà i dati sino al 7 marzo, si deve commentare positivamente la capacità dell’amministrazione di organizzare i flussi in arrivo, disaggregarli, riaggregarli per codice fiscale e comporre la dichiarazione dei redditi.

Rimangono invariati gli altri adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, che, comunque, dovranno organizzarsi per tempo al fine di non incorrere nelle sanzioni previste come conseguenza della tardiva trasmissione della certificazione. Gli adempimenti dei sostituti sono i seguenti:
- entro il 28 febbraio 2015 (termine che, cadendo di sabato, deve ritenersi differito a lunedì 2 marzo), consegnare al sostituito la “certificazione unica”;
- entro il 7 marzo 2015 (termine che, cadendo anch’esso di sabato, deve ritenersi differito a lunedì 9 marzo), trasmettere telematicamente le predette certificazioni all’agenzia delle Entrate, con modalità che verranno stabilite con provvedimento direttoriale;
- entro il 31 luglio, trasmettere telematicamente la dichiarazione del sostituto d’imposta, quindi il modello 770 (che secondo logica dovrebbe ridursi).

Tra le principali novità del nuovo testo, rispetto versione originaria, si segnalano le modifiche al regime sanzionatorio previsto in caso di apposizione del visto di conformità infedele da parte degli intermediari abilitati incaricati dell’invio del 730 precompilato.

Risulta semplificata anche la procedura delle addizionali comunali (oggi calcolate in acconto e saldo con riferimento al domicilio fiscale calcolato al 1° gennaio dell’anno di imposta). Le nuove regole prevedono:
- il calcolo dell’acconto sarà effettuato con l’aliquota valida per l’anno precedente senza dover verificare eventuali evoluzioni;
- l’uniformazione del termine per il riferimento del domicilio fiscale da assumere tanto per l’addizionale comunale quanto per la regionale.

Ulteriori novità, riguardano infine:
- l’innalzamento a 15.000 euro della soglia per l’ottenimento dei rimborsi Iva;
- la cancellazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione per il coniuge e i familiari in linea retta in presenza di un attivo ereditario inferiore a 100.000 euro, in assenza di unità immobiliari o diritti reali immobiliari;
- l’innalzamento a 50 euro della soglia di detraibilità ai fini Iva delle spese di rappresentanza, con una sostanziale equiparazione della soglia prevista ai fini delle imposte sui redditi;
- l’esclusione dai compensi in natura delle prestazioni alberghiere di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente in favore dei professionisti.

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