Rapporti di lavoro

Sì alla solidarietà se il lavoratore licenziato non si oppone

di Mauro Marrucci

Il contratto di solidarietà per le imprese soggette alla Cigs ammette il licenziamento del dipendente che non si oppone. Lo stabilisce il decreto ministeriale 10 ottobre 2014, numero 85145 che ha provveduto a integrare l’articolo 7 del Dm 10 luglio 2009, numero 46448.

Con quest’ultimo decreto sono dettate le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende, soggette alla cassa integrazione guadagni straordinaria, che abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati “contratti di solidarietà”, ai sensi dell’articolo 1 della legge 863/84. In particolare, l’articolo 7 del Dm 46448/2009 consente una deroga alla durata massima dell’erogazione dell’integrazione salariale quando l’atto negoziale assuma la finalità di strumento alternativo alla procedura di licenziamento collettivo.

La disposizione, nella sua versione originaria, è stata pertanto concepita in termini derogatori all’articolo 1, comma 9, della legge 223/91, il quale prevede che per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, compresa la cassa integrazione guadagni ordinaria. Il limite temporale quinquennale è stato successivamente riferito a un arco periodale fisso dall’articolo 4, comma 35, del Dl 510/96, convertito dalla legge 608/96, che aveva mutuato il principio espresso dalla circolare 91/95 con cui il ministero del Lavoro, ravvisando l’esigenza di fornire chiarimenti in merito alla sua individuazione, la collocava alla data dell’11 agosto 1990.

Alla prassi ministeriale si era conformato l’Inps con il messaggio 30926 del 25 ottobre 1995. In ragione del susseguirsi dei periodi, il quinquennio di riferimento attualmente in corso decorre dalla data dell’11 agosto 2010 e scadrà il 10 agosto 2015. Con la recente modifica intervenuta per mano del Dm 85145/2014, la deroga alla durata massima dell’integrazione salariale viene consentita anche nella circostanza in cui la soluzione rimediale del contratto di solidarietà sia contestuale a un licenziamento collettivo al quale i singoli lavoratori interessati non si oppongano.

Viene così prevista dalla fonte secondaria, in una evidente prospettiva di carattere sociale circoscritta ai lavoratori dipendenti di aziende attratte alla sfera Cigs – per questo beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria e dell’indennità di mobilità - la possibilità per le aziende di attuare licenziamenti in termini concomitanti al contratto di solidarietà.

I lavoratori interessati avrebbero quindi diritto a importanti misure di sostegno sociale quali l’indennità di mobilità - secondo gli scaglioni temporali connessi all’età anagrafica e alla data del licenziamento - e, fino al 31 dicembre 2016, la ricollocazione agevolata sul mercato del lavoro ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 223/91.

Con questa soluzione - in una logica di superamento del divieto assoluto di licenziamento in costanza di contratto di solidarietà - si darebbe pertanto sostegno alle imprese in crisi attraverso la concessione di questo ammortizzatore sociale per le imprese soggette alla Cigs, unitamente all’accordata possibilità di risoluzione del rapporto con lavoratori ricollocabili in termini agevolati o, in quanto anziani, prossimi alla pensione che non si oppongano al licenziamento in ragione dello specifico criterio condiviso in sede negoziale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©