Rapporti di lavoro

Registro infortuni, niente vidimazione in Veneto

di Massimo Braghin

La Regione Veneto ha pubblicato nel Bur numero 103 del 28 ottobre 2014, la legge regionale 32 del 22 ottobre 2014, che interviene a modificare ed integrare la legge regionale 2 del 19 marzo 2013.

In premessa, si ricorda che la legge regionale 2/2013 recava norme in materia di semplificazione per quanto riguarda le tematiche di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni relative al settore sanitario. Le modifiche interessano alcuni aspetti che riguardano vicende del rapporto di lavoro, ed in primis gli adempimenti del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti, viene introdotto l’articolo 6 bis che introduce un’importante novità, ovvero la non obbligatorietà della vidimazione del registro infortuni (l’entrata in vigore è fissata per il 12 novembre 2014), purché lo stesso sia predisposto e tenuto in applicazione delle norme di cui all’articolo 53 del Dlgs 81/2008, ovvero il Testo unico sulla sicurezza.

Tale disposizione parte dal presupposto che, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del Dlgs 81/2008, che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Inoltre, l’articolo 1 della legge regionale 2/2013 è stato integrato specificando che le disposizioni contenute nella legge originaria trovano applicazione anche in ambito di sicurezza sul lavoro. La modifica apportata dall’articolo 2 della legge regionale 32/2014 si inserisce anche nel titolo della legge regionale 2/2013, sottolineando ulteriormente l’applicabilità alla sfera della sicurezza sul lavoro.

Le considerazioni a supporto di tale intervento normativo risiedono innanzitutto sulla superfluità dell’obbligo di vidimazione preventiva del registro infortuni da parte del servizio Spisal. Si ricorda che l’istituzione relativa all’obbligo di tenuta del registro infortuni sul luogo di lavoro risale al Dpr 547/1955, mentre l’istituzione dell’adempimento di preventiva vidimazione dello stesso è disciplinata dal decreto ministeriale 12 settembre 1958, poi modificato con decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Già in un’ottica di semplificazione, l’articolo 53 del Testo unico ha sancito la facoltà di impiegare sistemi di elaborazione automatica dei dati, al fine di memorizzare qualsiasi informazione attinente l’igiene, la salute, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle condizioni di lavoro. Quindi, si può far risalire già in sede di approvazione del Dlgs 81/2008 l’intento di superare l’obbligatorietà della preventiva vidimazione del registro infortuni, eliminando il concetto di un’unica modalità di tenuta dello stesso.

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