Rapporti di lavoro

Sicurezza nelle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

di Mario Gallo

I criteri generali di sicurezza relativi alle di procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare sono definiti , ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, Dlgs 81/2008, dal decreto interministeriale 4 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale 67 del 20 marzo 2013) . In particolare, l'articolo 1, comma 2 del decreto 4 marzo 2013 stabilisce le attività lavorative interessate che fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con Dm 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve.

Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall'articolo 14, Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, devono applicare almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I; dell'adozione e applicazione di tali criteri i gestori delle infrastrutture, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17 (DVR), 26 (DUVRI), 96 (PSC) e 100 (POS) Dlgs 81/2008.

Si osservi, inoltre, che disposizioni specifiche sono previste anche per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuali (DPI) e la formazione:
1) per quanto riguarda i DPI i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, DPI conformi alle previsioni di cui al Titolo III Dlgs 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal Dlgs 4 dicembre 1992 n. 475, dal Dm 9 giugno 1995, dal Dlgs 2 gennaio 1997, n. 10 e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1 (art. 4);
2) il datore di lavoro deve anche assicurare l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare di cui all'articolo 2; la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono individuati nell'allegato II del decreto 4 marzo 2013 (articolo 3, comma 2).

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