Rapporti di lavoro

Riposi standard per i dirigenti Ssn

di Luigi Caiazza

Tra circa un anno scadrà la deroga in merito all'orario di lavoro e ai riposi del personale delle aree dirigenziali degli enti e delle Asl del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 14 della legge comunitaria, in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale», ha previsto che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della norma stessa, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto legge 112/2008 e il comma 6 bis dell'articolo 17 del Dlgs 66/2003.

Il comma 6 bis stabilisce che le undici ore consecutive di riposo giornaliero non si applicano al personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale (Ssn), per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generale della protezione della salute e sicurezza.

Successivamente l'articolo 41, comma 13 del Dl 112/2008 ha rimodulato il Dlgs 66/2003 e stabilito che al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle Asl, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 (durata massima dell'orario di lavoro) e 7 del Dlgs 66/2003, demandando ancora una volta alla disciplina contrattuale le idonee modalità atte a garantire la tutela psicofisica di tali categorie di lavoratori.

La scelta del legislatore italiano non è però passata inosservata alla Commissione europea che, già nell'aprile 2012, aveva richiamato il governo italiano a uniformarsi alla direttiva 88/2003/Ce, la quale disciplina le tutele di tutti i lavoratori e, quindi, anche se dipendenti del Ssn. Del resto, come si è fatto rilevare, la legislazione italiana non poteva demandare alla contrattazione collettiva la disciplina di una disposizione stabilita con apposita direttiva comunitaria.

Per far fronte alle conseguenze derivanti dall'abrogazione delle deroghe, lo stesso articolo 14 della legge comunitaria stabilisce che le Regioni e Province autonome vi provvederanno attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili attuando appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi.

Al fine poi di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali delle prestazioni, saranno ancora una volta i contratti collettivi nazionali di comparto a disciplinare le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Ssn preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente successivi al lavoro, ovvero, in caso di impossibilità, adeguate misure di protezione del personale stesso.

Nelle more di rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e del riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del Dl 112/2008 cessano di avere applicazione 12 mesi dopo dall'entrata in vigore della legge comunitaria.

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