L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoro a domicilio e maternità

di Rossella Schiavone

La domanda

D: Sono una lavoratrice a domicilio ed ho intenzione diavere un bambino, quali sono i miei diritti?

R: Ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001, i lavoratori a domicilio hanno diritto:

- al congedo di maternità e di paternità;

- all'anticipo del congedo di maternità nel caso in cui vi sia una gravidanza a rischio o un lavoro a rischio;

- al computo del periodo di congedo di maternità nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie;

-all'applicazione del divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza e fino all'anno di età del bambino.

Durante il periodo di congedo di maternità, spetta un'indennità a carico dell'INPS, pari all'80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria. L'indennità giornaliera durante il congedo di maternità spetta a condizione che all'inizio del congedo in questione, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le mercie di lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. A tal proposito, alla domanda INPS di maternità/paternità (Mod. MAT, COD. SR01), va allegata la dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti la data di riconsegna di tutte le merci ed il lavoro affidato, anche se non ultimato, prima dell'inizio del periodo indennizzabile. I lavoratori a domicilio non hanno invece diritto:

- al congedo parentale;

- ai riposi giornalieri c.d. perallattamento;

- al congedo per la malattia del bambino.

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