Rapporti di lavoro

Nell'incarico autonomia e risorse ad hoc

di Aldo Monea

Una buona organizzazione del consiglio di amministrazione richiede, sulla tutela della salute dei lavoratori, una «delega gestoria» formulata con la massima accuratezza organizzativa e giuridica. In realtà, invece, spesso i testi non sono di elevata qualità.

Peraltro, in generale si intende la tutela della salute per lo più come anti-infortunistica, senza considerare che la salute lavorativa comprende anche la cura del benessere mentale e relazionale di chi lavora e, quindi, la prevenzione di fenomeni di mobbing, burn-out e stalking lavorativo.

I documenti redatti nelle aziende sono spesso dettagliati e giuridicamente “raffinati” su deleghe di attività centrali (ad esempio commerciali, di marketing, di produzione) e sono invece laconici e ambigui sulle deleghe di attività “trasversali”, come la sicurezza sul lavoro.

Una buona delega gestoria

In ogni società di capitali è invece essenziale una grande attenzione sulla formulazione di deleghe gestorie comprensive dell'organizzazione della sicurezza sul lavoro. Il documento dovrebbe essere:

• il più possibile univoco, cioè chiaro ed esplicito nella determinazione operata. Un classico errore è l'attribuzione del ruolo di datore lavoristico, pensando di avere così conferito anche il ruolo di datore per la sicurezza. È invece auspicabile un'esplicita indicazione della denominazione di «datore di lavoro per la sicurezza», prevista dal Dlgs 81/2008;

• non contraddittorio rispetto alla restante azione organizzativa. Un esempio negativo è un Cda (o il presidente) che riservi a sé (e a scapito dell'amministratore delegato-presunto datore per la sicurezza) poteri e leve funzionali alla sicurezza sul lavoro;

• congruo, cioé che si prospetti adeguato nei poteri e nelle risorse date rispetto alle esigenze di sicurezza della specifica organizzazione. Bisogna evitare, ad esempio, la carenza di budget;

• esauriente, identificando nella descrizione del ruolo di delegato anche i profili principali di datore per la sicurezza emergenti dal Dlgs 81/2008. È assolutamente necessaria, per esempio, una specifica attenta dell'attribuzione dei compiti e dei poteri, tra cui quello della delega di funzioni prevista dall'articolo 16 del Dlgs 81/2008;

• specifico, vale a dire puntuale nell'indicazione delle attribuzioni in materia di sicurezza;

• evocativo di un'assoluta autonomia di ruolo, in modo tale che il datore di lavoro per la sicurezza non debba chiedere al Cda una convalida di proprie decisioni in materia. Semplificando, la delega deve essere idonea a costruire un ruolo di datore per la sicurezza «a tutto tondo» e a comunicarlo con chiarezza, all'interno della società e, se necessario, al suo esterno.

La delega di funzioni

Un discorso diverso è da fare quando alla macro-articolazione organizzativa nell'ambito del Cda, mediante la delega finora descritta, segua una micro-organizzazione al livello dirigenziale ed esecutivo sottostante della società.

In questo caso, si entra nel ben differente capitolo giuridico e organizzativo della «delega di funzioni» del datore di lavoro per la sicurezza (come detto, di solito, lo stesso Cda o un amministratore) verso propri delegati di funzione sulla sicurezza sul lavoro (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 20062/2010).

Per questa delega, bisogna prendere come riferimento normativo non il Codice civile, ma le regole fissate dal Testo unico sulla sicurezza, Dlgs 81/2008 (principalmente l'articolo 16 sulla delega di funzioni e l'articolo 18 sulle attribuzioni trasferibili dal datore al dirigente).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©