Rapporti di lavoro

Cassa integrazione in deroga Emilia Romagna: i criteri di presentazione delle domande

di Antonio Carlo Scacco

Dopo la firma dell'intesa sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga tra la regione Emilia-Romagna e le parti sociali lo scorso 5 settembre, in data 3 ottobre sono stati diffusi i criteri e le linee guida per la presentazione delle relative domande. Le prestazioni in deroga fornite alle unità produttive in crisi site nel territorio emiliano, saranno garantite conformemente alle indicazioni contenute nel decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto scorso e della successiva circolare esplicativa del Ministero del lavoro n. 19 dell'11 settembre. Sono interessati gli accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014 (data di pubblicazione del decreto citato) compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della regione e solo dopo l'esaurimento di tutti i mezzi ordinari di flessibilità (ad esempio permessi, banca ore, ferie maturate ec.).


Le aziende interessate
Sono le unità produttive delle imprese, incluse le cooperative e loro consorzi ed i piccoli imprenditori ex art. 2083 cc (artigiani, piccoli commercianti ec.), aventi sede nel territorio dell'Emilia-Romagna. Per poter accedere alle prestazioni in deroga le imprese interessate non devono essere soggette alla disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà introdotti dalla legge Fornero (ovviamente se attivi) o alla disciplina degli Enti bilaterali che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'Inps. Fanno eccezione a tali regole le imprese che, pur non rispondendo ai predetti requisiti, abbiano superato i limiti temporali di concessione ex art. 6 legge 164/1975 per la cig e art. 1 legge 223/1991 per la cigs (ma solo in caso di eccezionalità della situazione di crisi, necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e sempre che esistano concrete possibilità di ripresa dell'attività economica). Fanno altresì eccezione le imprese che non siano in possesso dei requisiti d'accesso agli ammortizzatori ordinari e che effettuino attività in orario ridotto a causa di situazioni di crisi dovute ad eventi transitori esterni o ristrutturazioni/riorganizzazioni.
Sono in ogni caso esclusi i datori di lavoro non imprenditori (ad esempio studi professionali ed organizzazioni di tendenza) e le aziende cessate. Non rientrano nei criteri in commento i lavoratori subordinati del settore privato che hanno interrotto l'attività a causa dei noti eventi sismici .


I lavoratori interessati
Sono i lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti ed i somministrati, con espressa esclusione dei dirigenti. E' richiesta una anzianità lavorativa di almeno otto mesi (per il 2014) alla data di decorrenza del trattamento in deroga, ovvero dodici mesi per i trattamenti riferiti al 2015. Sono espressamente esclusi i beneficiari di pensioni di anzianità o vecchiaia che continuano a prestare attività lavorativa. Anche i lavoratori interessati dagli accordi di mobilità che prevedono l'esodo volontario (legge 223/1991) possono accedere ai trattamenti in deroga.


Le prestazioni in deroga e loro durata
Le prestazioni di sostegno al reddito sono riferite ai trattamenti di cassa integrazione in deroga ordinaria e straordinaria. Il periodo massimo di concessione è di undici mesi per il 2014 e cinque mesi per il 2015 per ciascuna unità produttiva ( il cantiere edile è considerato unità produttiva). Occorre fare attenzione perché nei periodi indicati si ricomprendono anche precedenti periodi di integrazione salariale in deroga già concessi.


Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di cassa integrazione in deroga si presenta telematicamente utilizzando il sistema SARE ma è necessario altresì l'invio cartaceo (con obbligo di bollo) alla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna (7° piano stanza 714). I termini si presentazione sono di venti giorni decorrenti dall'inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro. Alla domanda è necessario allegare:
a)Il verbale di accordo sindacale aziendale sottoscritto prima (o quantomeno contestualmente) la data di inizio delle sospensioni
b)la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti
c)per le aziende che hanno parzialmente cessato l'attività, la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Per il corrente anno sarà possibile presentare domanda solo per un trimestre e comunque non oltre il 30 novembre 2014. Al termine del trimestre si potrà presentare una nuova domanda fino al 31 dicembre 2014 purché l'impresa non abbia superato gli undici mesi di periodo massimo finanziabile. La eventuale concessione del trattamento in deroga sarà oggetto di apposita delibera della Giunta regionale.
Entro il venticinquesimo giorno del mese successivo alla fruizione del trattamento, le imprese dovranno inviare mensilmente apposita comunicazione telematica circa il consuntivo dei giorni e delle ore utilizzate (anche se pari a zero). Dovranno altresì essere inviati all'Inps, entro il medesimo termine, i modelli SR41.

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