Rapporti di lavoro

Call center, delocalizzazione svantaggiosa nei Paesi extracomunitari

di Carmine Santoro

Il Ministero del Lavoro, con la nota 17 ottobre 2014, prot. n. 17495 ribadendo alcuni contenuti della circolare n. 14/2013, relativamente alla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 24bis del D.L. 83/2012 (legge n. 134/2012), in materia di “delocalizzazione” delle attività di call center, disincentiva lo spostamento di call center fuori dell'Unione Europea.

Cosa si intende per “Delocalizzazione” - Un'attività di call center può essere ritenuta “delocalizzata” qualora le commesse, acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale, siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante all'estero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso il ricorso al subappalto.

Obbligo di comunicazione al Ministero - Almeno 120 giorni prima del trasferimento deve essere effettuata una comunicazione al Ministero del Lavoro, indicando il numero dei lavoratori coinvolti, i quali sono da identificare in coloro i quali, in conseguenza della delocalizzazione della attività di call center, siano collocati in esubero dal datore di lavoro e dunque interessati da un minor impiego, o addirittura da procedure di licenziamento; il Ministero precisa che è irrilevante l'inquadramento, subordinato o autonomo, dei prestatori in questione, che devono pertanto essere tutti oggetto dell'informativa.

Esclusione della comunicazione - Le comunicazioni non sono necessarie ove, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l'azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego di personale sino a quel momento impegnato su tale commessa, ed inoltre quando il trasferimento del personale avvenga in un Paese dell'Unione europea.

Il Dicastero rammenta che il legislatore ha stabilito che dei benefici contributivi previsti dalla legge 407/1990 – soppressi dalla nuova legge di stabilità per l'anno 2015 - non possono usufruire le aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri, da intendersi come Paesi Extracomunitari.
In conclusione, il Ministero, al fine di inquadrare correttamente la disciplina nell'ambito dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, chiarisce che sia la mancata concessione dei benefici, sia l'obbligo di comunicazione trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari.

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