Adempimenti

Operativa la compensazione crediti Pa e debiti a ruolo per il 2014

di Paola Sanna

Con decreto 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 236 del 10 ottobre, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha dettato le regole operative per effettuare la compensazione nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali di crediti certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione da parte di imprese e professionisti purché tali crediti non risultino già prescritti.
Si precisa che la compensazione riguarda - così come evidenziato dal Mef nel decreto - le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014 a imprese titolari di crediti con le caratteristiche sopra individuate, generati da somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.


La pubblica amministrazione
A questo proposito, per meglio comprendere la natura dei crediti compensabili con i debiti già iscritti a ruolo, pare opportuno rilevare che con il termine “amministrazioni pubbliche” il legislatore si riferisce a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi:
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- Regioni,
- Province,
- Comuni,
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- istituzioni universitarie,
- Istituti autonomi case popolari,
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran)
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300.


Le norme istitutive
Per quanto riguarda le modalità di compensazione, il Mef rimanda alle previsioni dettate con i decreti ministeriali 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012.
Il primo dei due provvedimenti, è mirato a disciplinare - nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea ed al fine di far affluire liquidità alle imprese - le modalità di certificazione del credito di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Il secondo invece, definisce le modalità con le quali i crediti non prescritti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, la compensazione può essere quindi effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-quater del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.
Si ricorda a questo proposito, che sul portale del Mef è attiva una specifica piattaforma che
consente ai creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi alle somme dovute, e permette di tracciare eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, da valere sui crediti certificati.


La compensazione
Le cartelle esattoriali possono dunque essere utilizzate - ovviamente su scelta del creditore - per pagare in modo totale o parziale le somme dovute e già iscritte a ruolo, in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito da parte della pubblica amministrazione. Il debito a ruolo viene estinto, purché naturalmente sia verificata l’esistenza e la validità della certificazione che rende il debitore in posizione creditoria nei confronti della Pa.

Successivamente, una volta attivata la scelta che prevede la compensazione delle due partite, la pubblica amministrazione deve versare all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione; qualora ciò non accada, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze e l’importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo.


L’efficacia del provvedimento
Le disposizioni attuative entrano in vigore a partire dallo stesso giorno di pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta, quindi dal 10 ottobre 2014.

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