Diritto di precedenza nel settore agricolo
La legge (art. 10 D.Lgs. 368/2001) esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato. L’art. 20 del CCNL del settore degli operai agricoli disciplina il diritto di precedenza: i lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 del C.C.N.L., hanno diritto ad essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge n. 79 dell'83 e successive modifiche ed integrazioni. La norma già abrogata dal D.Lgs. 368/2001 prevede il diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che si manifesti la volonta` di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In attesa del rinnovo del CCNL le recenti modifiche intervenute ad opera della legge 78/2014 non hanno modificato il predetto quadro.