Rapporti di lavoro

Addizionale regionale: la Provincia di Trento riduce il prelievo

di Luca Vichi

Ridotta per l'anno 2014 l'addizionale regionale all’Irpef per i soggetti con domicilio fiscale nella Provincia Autonoma di Trento e aventi un reddito imponibile non superiore a euro 15.000,00.
Lo prevede l'articolo 1 della Legge provinciale n. 8 del 26 settembre 2014, pubblicata nel B.U. n. 39 del 30 settembre 2014, che ha modificato l'articolo 2 della Legge provinciale n. 1/2014.
Come si ricorderà, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, è stato previsto a livello nazionale l'aumento dallo 0,9 per cento all'1,23 per cento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF. Fino al 31 dicembre 2013 e indipendentemente dal reddito imponibile, tale aliquota è stata applicata anche ai redditi imponibili dei soggetti con domicilio fiscale nella Provincia Autonoma di Trento.
Come anticipato, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 2 della Legge provinciale n. 1/2014, per il periodo d'imposta 2014 viene introdotta, per i percettori di redditi non superiori a euro 15.000,00 e aventi domicilio fiscale nella Provincia Autonoma di Trento, una riduzione dello 0,73 per cento dell'aliquota predetta.
Viene quindi di fatto introdotta una nuova aliquota (0,50 per cento) che va ad affiancarsi a quella “standard” che continua a trovare applicazione per i soggetti aventi un reddito imponibile superiore a euro 15.000,00.
Volendo schematizzare:
- reddito imponibile IRPEF fino a euro 15.000,00: 0,50 per cento;
- reddito imponibile IRPEF superiore a euro 15.000,00: 1,23 per cento.
Le regole in sintesi
Si ricorda che:
- la base imponibile dell' addizionale regionale, così come di quella comunale, è rappresentata dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili;
- per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati l'addizionale regionale viene determinata da parte del sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno ovvero di fine rapporto;
- l'importo dell'addizionale dovuta è trattenuto nell'anno successivo a quello di riferimento da un minimo di 9 ad un massimo di 11 rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in caso di cessazione del rapporto, l'addizionale regionale è trattenuta in un' unica soluzione nel periodo di paga in cui è effettuato il conguaglio;
- se l'IRPEF ordinaria risulta pari a zero o negativa, nessun importo di addizionale regionale e comunale è dovuto dal contribuente.

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