L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Congedi giornalieri per i padri

di Rossella Quintavalle

La domanda

Il padre lavoratore può chiedere il congedo obbligatorio di 1 giorno e facoltativo di 1/2 giornata (previsti dall'art. 4, co. 24, L. n. 92/2012) quando la madre ha già finito la maternità obbligatoria ed e' in maternità facoltativa, sempre entro i 5 mesi dalla nascita del bambino? Sorge il problema di come scalare 1 o 2 giorni di congedo facoltativo del padre dalla maternità obbligatoria della madre visto che l'ha già usufruita interamente.

R: L'articolo 4, co. 24, lett. a), L. 92/2012 concede tre giorni di permessi al padre in occasione della nascita di un figlio da godere nel termine di cinque mesi dall'evento. Di questi tre giorni uno solo (obbligatorio) è in aggiunta a quanto già concesso in termine di riposi alla madre, mentre gli ulteriori due giorni, da godere facoltativamente anche in modo continuativo, si devono considerare sostitutivi di quanto già spettante per legge alla neo mamma. Sia il giorno obbligatorio che quelli facoltativi possono essere goduti anche contemporaneamente alla madre sia durante il suo congedo obbligatorio, sia durante quello facoltativo, essendo sufficiente il rispetto del termine ultimo dei 5 mesi di nascita del figlio inteso al compimento del quinto mese di vita del bambino, senza alcuno slittamento temporale anche se trattasi di parto prematuro. Essendo i due giorni facoltativi, sostitutivi di altrettanti giorni del congedo obbligatorio della madre, e concordati con la stessa,appare logico che vadano individuati prima dell'esaurimento del congedo obbligatorio post partum, anche perché il padre deve farne richiesta al proprio datore di lavoro allegando una dichiarazione in cui la madre dichiari di rinuncia repreventivamente, per le stesse giornate, al periodo di congedo obbligatorio a lei spettante per legge, con conseguente rientro anticipato. La stessa comunicazione deve giungere anche al datore di lavoro della lavoratrice. In seguito alla fruizione del congedo da parte del padre, inoltre, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate godute dal lavoratore attraverso il flusso UniEmens,tramite il quale l'Inps svolge le opportune verifiche di regolarità della scelta alternativa di godimento del congedo obbligatorio per la madre e facoltativo per il padre. Le nuove previsioni si applicano su nascite, adozioni e affidamenti comunque avvenuti a decorrere dal primo gennaio 2013 sebbene la norma risalga all'estate del 2012, mentre le prime indicazioni dell'Inps sono state emanate con la circolare n. 40 del 14/3/2013, tutto il tempo per poter fruire dell'opportunità nei termini.

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