L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Rimborso spese per le chiavette internet

di Matteo Ferraris

La domanda

D: Salve, il quesito è il seguente: un datore di lavoro rimborsa in busta paga ai propri dipendenti circa 20 euro al mese per ricariche di chiavette internet. I dipendenti utilizzano tali ricariche quando si recano dai clienti dell'azienda (all'interno dello stesso comune) e pertanto esclusivamente per motivi lavorativi. Questo tipo di rimborso è soggetto a imposizione fiscale e contributiva?

R: Il caso proposto dal lettore è carente in una premessa essenziale utile a chiarire la ragione per cui egli procede con questa modalità e non provvede egli stesso ad acquistare, prima, e mettere a disposizione, poi, un bene strumentale allo svolgimento della propria attività lavorativa. Probabilmente si è pervenuti a tale soluzione in quanto decisamente più snella sotto il profilo operativo ma potenzialmente più onerosa sotto il profilo tributario. Premesso che il criterio della snellezza operativa è stato esplicitamente richiamato nella circolare n. 326/E/97 in relazione ad occasionali e poco significativi acquisti, in questa specifica fattispecie merita che il lettore si prepari a motivare: - le ragioni, come detto, dell'affidamento al dipendente del reperimento e relativa gestione di un bene strumentale necessario alla propria organizzazione; - l'effettività della spesa oggetto di rimborso; - le ragioni di un importo preciso e ricorrente (20 euro al mese). Risulta, quindi, necessario comprendere se la fattispecie concreta risulta essere il ristoro di un danno patrimoniale patito dal lavoratore ovvero un rimborso spese soggetto a imposizione. In relazione alla fattispecie del ristoro di una diminuzione patrimoniale può essere utile evocare la Ris. n. 357/E/2007 in tema di telelavoro. In tale contesto sono fissati i limiti di rimborso a spese sostenute dal dipendente nell'interesse del datore di lavoro. Il primo requisito imposto dall'Agenzia delle Entrate coinvolge l'effettività della spesa e la relativa documentazione (somme documentate) La citata circolare n. 326/E/97 ha precisato che alla determinazione del reddito di lavoro dipendente concorrono i rimborsi spese, con esclusione soltanto di quanto disposto per le trasferte e dei trasferimenti nella medesima disposizione e dei rimborsi relativi a spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa. Nella citata risoluzione, l'Agenzia ha riconosciuto che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non fossero da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa. Ove il caso si attagliasse alla fattispecie di interesse del lettore, il rimborso della spese risulterebbe da non assoggettare a tassazione, previa regolamentazione della fattispecie e definizione della procedura attraverso un accordo o regolamento aziendale. Ove quanto ricostruito non sia coerente con la fattispecie concreta, il rimborso delle spese concorre alla formazione dell'imponibile fiscale e previdenziale.

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