Rapporti di lavoro

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: chiarimenti del Ministero

di Pietro Gremigni

Tre distinte risposte del Ministero del lavoro ad altrettanti interpelli forniscono alcune precisazioni circa l'elezione e l'attività del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Ricordiamo che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Per il Ministero del lavoro (risposta ad interpello 6 ottobre 2014, n. 17) è compatibile col quadro normativo la figura del RLS di gruppo, figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, come stabilito dalla contrattazione collettiva del settore del credito.
Quale regolamentazione si applica nel caso di cambiamento di status giuridico dei dipendenti, quando il nuovo datore di lavoro non riconosce il ruolo delle rappresentanze sindacali unitarie nell'ambito dei compiti in materia di sicurezza?

Con risposta ad interpello 6 ottobre 2014, n. 16, il Ministero del lavoro precisa che le modalità di elezione o designazione del RLS devono essere oggetto di regolamentazione della contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda.
Qualora tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, continua ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività.
Pertanto i RLS il cui “mandato” sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori, fino a nuova disciplina contrattuale.


Infine per il Ministero del lavoro (risposta ad interpello 6 ottobre 2014, n. 20), l'eleggibilità del rappresentate per la sicurezza, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

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