Rapporti di lavoro

Al via il contratto di ricollocazione nella regione Lazio

di Luca Vichi

Come si ricorderà, la legge di stabilità per il 2014 aveva già previsto con il comma 215 lo stanziamento delle risorse per la gestione di iniziative di politica attiva del lavoro, da concertare con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Ora, con l'obiettivo di sostenere e di accompagnare i soggetti privi di impiego anche nel periodo di passaggio tra una vecchia e una nuova occupazione, la regione Lazio ha istituito con apposita delibera del 30 settembre 2014, n. 632 e in modalità sperimentale il c.d. “contratto di ricollocazione”, le cui caratteristiche sono contenute nell'allegato A che fa parte integrante del provvedimento stesso.
L'introduzione di questa innovativa tipologia contrattuale si affianca dunque agli attuali strumenti di politica del lavoro definiti “passivi”, poiché principalmente legati a formule di sostegno del reddito, ma non di soluzione del problema occupazionale, già presenti da tempo nel nostro ordinamento.
Sembra dunque un sistema idoneo a favorire la virtuosa attivazione della ricerca di un nuovo posto di lavoro, dotando il lavoratore di un appoggio concreto e di nuovi strumenti necessari per poter raggiungere l'obiettivo.


Caratteristiche del contratto
Il contratto è stipulato in forma scritta presso la sede del Centro per l'Impiego che prende in carico il soggetto interessato ed è firmato contestualmente dai 3 soggetti coinvolti, quindi:
- potenziale lavoratore,
- centro per l'impiego
- operatore accreditato scelto dal potenziale lavoratore, di cui si dirà in seguito.
Il contratto ha una durata massima di 6 mesi, è prorogabile nei limiti previsti dalla direttiva regionale. Il termine può essere sospeso in presenza di documentato grave impedimento del soggetto interessato, ma se la sospensione ha una durata superiore a 6 mesi il contratto si intende risolto e la persona interessata potrà eventualmente procedere alla stipulazione di un nuovo contratto in epoca successiva.
La sottoscrizione del contratto implica che il soggetto si impegna ad accettare offerte di lavoro che gli verranno formulate per il tramite dell'operatore scelto, purché compatibili con le ragionevoli aspirazioni di ciascuno. L'art. 6 della delibera fornisce comunque i criteri di massima per operare una corretta valutazione in termini di congruità delle offerte proposte al soggetto.
Il contratto si considera concluso al raggiungimento del risultato, che si identifica con la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, anche se la stessa avviene evidentemente prima del termine originario attribuito al contratto di ricollocazione.


Soggetti interessati
Possono stipulare il contratto di ricollocazione i soggetti con le caratteristiche di seguito indicate:
- in stato di disoccupazione, cioè privi di lavoro ed immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (D.Lgs 181/2000, art. 1 comma 2, lett.c);
- disoccupati di lunga durata, cioè soggetti che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani. A tal fine pare opportuno ricordare che per giovani la norma individua i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea (D.Lgs 181/2000, art. 1, comma 2, lett. d);
- inoccupati di lunga durata, cioè soggetti che senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani come sopra intesi (D.Lgs 181/2000, art. 1, comma 2 lett. e);
- donne in reinserimento lavorativo, cioè donne che già precedentemente occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività (D.Lgs 181/2000, art. 1, comma 2, lett. f).
Il ruolo dell'operatore accreditato - Possono stipulare un contratto di ricollocazione gli operatori accreditati alla fornitura dei servizi specialistici presso la regione Lazio in base alla DGR 509/2013. Sono attribuiti all'operatore gli obblighi di accompagnare attivamente il soggetto nel mercato del lavoro alla ricerca di una nuova occupazione, individuando anche i percorsi di riqualificazione professionale necessari. Il soggetto è affiancato da un tutor che riferisce al centro per l'Impiego competente ogni eventuale comportamento inadempiente.

L'iter procedurale - I soggetti interessati devono rivolgersi al centro per l'impiego - che assume in questa veste anche compiti di vigilanza e controllo - per stipulare il contratto di ricollocazione.
Il Centro per l'impiego provvede a profilare il soggetto, cioè a classificarlo con specifici indici che tengono conto dell'eventuale stato di svantaggio del soggetto stesso.
La profilazione attribuisce a ciascun utente un valore economico che può variare in relazione al grado di occupabilità; questo valore economico si traduce poi in un voucher finanziato dalla regione Lazio che sarà utilizzato per compensare l'attività dell'operatore accreditato presso cui il soggetto si rivolgerà.


Il voucher - Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio nei limiti delle risorse disponibili. Il voucher regionale ha un valore economico parametrato e si compone di due parti: la prima - che può arrivare fino al 20% del valore complessivo - è di competenza dell'operatore accreditato per l'attività svolta, indipendentemente dal risultato. La seconda parte è invece legata al risultato ottenuto, cioè la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a termine per almeno 6 mesi, anche se somministrato, sottoscritto dal soggetto assistito.


La decadenza - Il soggetto interessato perde i benefici legati al contratto di ricollocazione qualora senza giustificato motivo rifiuti un'offerta di lavoro giudicata congrua ovvero non partecipi alle attività proposte. La cessazione del contratto può avvenire anche per scelta motivata del soggetto interessato.

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