Rapporti di lavoro

Welfare aziendale solo volontario e senza accordi

di Cristian Valsiglio

Il legislatore tributario, tramite l'articolo 51, comma 1, del Tuir ha cercato di attrarre nella base imponibile del reddito di lavoro dipendente da assoggettare a imposta tutto ciò che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti sotto forma di somma e/o valore. L'esasperazione dell'obiettivo principale del Fisco, ossia il procacciamento delle Entrate, è maggiormente rilevabile ove si pensi che a decorrere dal 29 maggio 2008 (decreto legge 93/2008) non sono considerabili esenti a livello fiscale e contributivo anche i cosiddetti sussidi occasionali concessi a singoli dipendenti in occasioni di rilevanti esigenze personali e familiari.

In tale direzione qualsiasi emolumento erogato liberamente dal datore di lavoro per aiutare il proprio dipendente deve essere assoggettato a prelievo fiscale e contributivo, determinando una marcata forbice tra ciò che il dipendente percepisce “in tasca” e il datore di lavoro paga (cosiddetto cuneo fiscale).

Pur nel concetto che “tutto è imponibile”, nel comma 2 dell'articolo 51 del Tuir il legislatore ha provveduto a elencare fattispecie di non imponibilità, ovvero di parziale imponibilità, al fine di valorizzare, in termini economici, alcune somme e alcuni compensi in natura. Proprio all'interno di queste fattispecie il datore di lavoro può intervenire in scelte di carattere retributivo e sociale volte a:
a)aumentare il beneficio per il dipendente, in quanto i predetti emolumenti non sono soggetti a ritenuta contributiva e fiscale;
b)diminuire il costo del lavoro, in quanto per il regime di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive tali emolumenti non sono da assoggettare a contribuzione previdenziale e assicurativa.

In particolare, al fine di agevolare alcune somme di utilità sociale, la lettera f) del comma 2 dell'articolo 51 ritiene che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente “l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13”. Sotto l'aspetto prettamente oggettivo, l'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir rimanda alle opere e ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 del Tuir.

Quest'ultima disposizione prevede, ai fini del reddito di impresa, che “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.

In sostanza l'articolo 100 del Tuir, anche in virtù di una lettura coordinata con l'articolo 51, comma 2 lettera f) del Tuir, afferma che:
a) ai fini del reddito di lavoro dipendente non concorrono alla formazione del reddito, senza alcun limite, “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”;
b) ai fini del reddito di impresa sono deducibili:
- “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”;
- nel limite del “5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.

Per ciò che riguarda la gestione di tali opere e servizi, ai fini del solo reddito di lavoro dipendente che qui si vuole analizzare, si deve evidenziare che l'agevolazione fiscale è consentita in presenza congiunta di tutte e tre le seguenti condizioni:
- le opere e i servizi devono essere concessi alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti;
- le opere e i servizi devono essere concessi a titolo volontario da parte del datore di lavoro;
- le opere e i servizi devono avere finalità di: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto.

In questo modo sono agevolabili, a titolo meramente esemplificativo:
- l'iscrizione a circoli sportivi e ricreativi;
- l'acquisto da parte del datore di lavoro di biglietti di viaggio con esclusivo fine culturale o ricreativo;
- l'iscrizione a corsi di lingua all'estero o in italia (il costo relativo al corso di lingue ove propedeutico all'attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile);
- l'abbonamento a spettacoli teatrali;
- l'abbonamento a riviste di cucina, equitazione o cucito (il costo relativo all'abbonamento a riviste attenenti l'attività lavorativa non sarà comunque mai considerato imponibile);
- il biglietto per un evento sportivo;
- l'utilizzo di case vacanze aziendali;
- l'iscrizione a corsi extra-professionali;
- la costituzione di spacci aziendali (gli acquisti dei dipendenti anche se avvengono a prezzi scontati costituiscono mere operazioni commerciali e, in quanto tali, sono irrilevanti ai fini della tassazione/contribuzione del reddito di lavoro dipendente);
- l'utilizzo di strutture sanitarie.

L'agevolazione non è consentita a fronte del rimborso fisico delle somme al dipendente ma il costo del servizio o dell'opera deve essere addebitato (e quindi pagato) direttamente al datore di lavoro. Anche per tale elemento, oltre per la mancanza del connotato della volontarietà, la lettera f) si distingue dalla lettera f-bis) del medesimo articolo volta, quest'ultima, ad agevolare anche le somme erogate per la frequenza di asili nido e/o colonie climatiche dei familiari del dipendente.


Il cortocircuito tra norma fiscale e norme lavoristiche
Come sopra indicato, l'opera e il servizio devono essere concessi in assenza:
- di un accordo o contratto aziendale sottoscritto con i sindacati;
- di qualsiasi vincolo giuridico/contrattuale con il dipendente.
In sostanza, per usufruire dell'agevolazione fiscale, le opere o i servizi dovranno essere concessi alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo meramente volontario e tramite una decisione autonoma del datore di lavoro (ad esempio presa tramite una delibera del consiglio di amministrazione).

Tale posizione, chiaramente identificabile dalla norma e più volte ribadita dall'agenzia delle Entrate, sembra palesemente contrastare con l'ultimo orientamento di un legislatore che in campo lavoristico ovvero di diritto tributario del lavoro cerca di agevolare l'incontro tra datore di lavoro e sindacati tramite accordi collettivi anche aziendali (si pensi all'agevolazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni di produttività).
In tal senso è auspicabile un aggiornamento della norma, consentendo di agevolare non solo le liberalità del datore di lavoro ma anche i servizi e le opere previste in ambito di contrattazione collettiva.

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