Dimissioni senza preavviso, busta paga e 730
Il tema del quesito è sostanzialmente il seguente: al caso concreto si può applicare la compensazione dare/avere (c.d. compensazione impropria) ovvero è necessaria l’applicazione della compensazione debiti e crediti ai sensi degli artt. 1241 e ss c.c. (c.d. compensazione propria)? In merito, dal consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass n. 14688/2012), emerge che quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto obbligatorio non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione “propria” ex art. 1241 e ss. c.c., che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere (c.d. compensazione “impropria”) . Sul punto si deve rilevare che, mentre la compensazione dare/avere non ha alcun limite, la compensazione rilevabile dagli artt. 1241 c.c. e ss. ha il principale limite posto dall’art. 545 c.p.c. relativo al quinto dello stipendio. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si dovrebbe ritenere che il recupero del mancato preavviso tramite compensazione con i crediti da modello 730, pur essendo la via più rapida di ristoro, in realtà celi la criticità che il rapporto credito e debito non sorge dal medesimo rapporto obbligatorio ma da due differenti rapporti: contratto di lavoro e rapporto sostituto/sostituito. Tuttavia a difesa della compensazione impropria, in assenza di un chiaro orientamento giurisprudenziale sullo specifico caso, si potrebbe affermare che il ruolo di sostituto d’imposta di fatto produce un’obbligazione interna al rapporto di lavoro. Tale ultima soluzione è supportata anche dal fatto che in caso di eventuale contenzioso la somma trattenuta comunque risulterebbe accertabile e dovuta da parte del dipendente.