Rapporti di lavoro

Sicurezza degli impianti a fune, i requisiti per il personale operativo

di Mario Gallo

A distanza di circa un mese il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto dirigenziale 17 settembre 2014, n. 288 (comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2014, n. 227), è intervenuto nuovamente sui requisiti e le modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico; questo nuovo provvedimento, infatti, si è reso necessario dopo la rilevazione di diversi errori materiali nel precedente Decreto dirigenziale 8 agosto 2014, n.281, che è stato così ritirato, e rimodella la disciplina regolamentare per l'abilitazione di alcune figure addette e questi particolari tipi d'impianti.

Il campo applicativo e le qualifiche interessate
Il nuovo regime si applica ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri appartenenti alle categorie A (funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili), B1 (funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili), B2 (funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili), C (sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili) e D (ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili).
Il campo applicativo delle nuove disposizioni appare, quindi, molto vasto in quanto coinvolge molteplici tipologie d'impianti a fune adibiti al pubblico trasporto nell'esercizio dei quali l'art. 1, c. 3, prevede diverse figure: l'Esercente, il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio – secondo quanto stabilito dal D.M. 18 febbraio 2011 – ed il personale operativo al quale sono attribuite delle importanti funzioni di sicurezza e regolarità nella conduzione degli impianti e distinto nelle seguenti qualifiche: capo servizio, macchinista, agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura.


I requisiti per l'abilitazione professionale
Per queste figure il decreto del 17 settembre 2014, stabilisce all'art. 2 e ss. specifici requisiti per l'abilitazione professionale; in particolare per il capo servizio è previsto il sostenimento di un apposito esame e il conseguente rilascio di patentino da parte degli U.S.T.I.F. competenti per territorio relativamente alla società esercente ed avente validità su tutto il territorio nazionale (art.6).
Viceversa per quanto riguarda il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di macchinisti e agenti questa avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari e il conseguente esame, da parte del Direttore dell'Esercizio e del Capo Servizio, oppure dal Responsabile dell'Esercizio; l'esame teorico pratico è svolto presso l'impianto.
Gli aspiranti, inoltre, devono essere in possesso anche di diversi requisiti soggettivi come, ad esempio, per il capo servizio: l'art. 3 prevede, fra l'altro, che debba avere l'età minima di 21 anni e massima di 67 anni, il possesso delle capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C e non essere consumatore abituale di droghe e il possesso di alcuni titoli di studio.
L'art. 11, invece, definisce i requisiti per il macchinista e l'agente prevedendo tra i vari l'età minima di 18 anni per tutte le predette tipologie d'impianti, il possesso delle capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C, il titolo almeno di scuola media inferiore è l'esibizione di un'apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici in conformità a quanto disposto dall'accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008.
Da osservare, infine, che per tali addetti si applica anche la disciplina speciale in materia di controlli relativi ad alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla legge n. 125/2011 e al D.P.R. n.309/1990 e successivi provvedimenti regolamentari (cfr. Provv. 16 marzo 2006 e 30 ottobre 2007).

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