Rapporti di lavoro

Termina il biennio di valutazione per la formazione continua obbligatoria dei consulenti del lavoro

di Massimo Braghin

Con un comunicato del 26 settembre 2014, l'Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro ricorda che il 31 dicembre 2014 scade il biennio di valutazione in materia di formazione continua obbligatoria. Ricordiamo che sono soggetti all'obbligo di formazione continua tutti i consulenti del lavoro, eccetto quelli espressamente esonerati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento in materia di formazione.

Nuova scadenza in vista per i consulenti che, entro il 28 febbraio 2015, a conclusione del biennio di formazione continua 2013-2014, dovranno presentare al Consiglio provinciale di appartenenza una dichiarazione in cui si attesti la formazione professionale svolta, completa dell'indicazione delle attività formative tenute direttamente dal consulente e delle attività formative cui invece il consulente ha partecipato. Si configura l'illecito disciplinare in caso di inadempimento di questo obbligo.

Ulteriore adempimento in capo al consulente consiste nella conservazione per un periodo di 6 mesi della documentazione comprovante la formazione dichiarata. In applicazione del Codice deontologico, i consulenti del lavoro devono accrescere le proprie competenze, devono migliorare la propria professionalità e preparazione, e, di conseguenza, soggiacciono alle norme in materia di formazione continua obbligatoria.

A tal proposito, il regolamento approvato con delibera 84 del 24 luglio 2009, avente decorrenza 14 novembre 2009, dispone, fra l'altro, che il periodo di valutazione dell'attività di formazione ha, appunto, durata biennale. Inoltre, nell'ambito di detto biennio, ciascun consulente ha l'obbligo di conseguire almeno 50 crediti. In questo monte crediti, occorre che almeno 6 crediti siano riferibili alle materie di ordinamento professionale e codice deontologico.

La suddivisione per annualità è richiesta in questi termini: per ciascun anno, il consulente deve maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi. Condizione per il riconoscimento del credito è rappresentata dalla partecipazione ai vari eventi formativi accreditati, nella formula di convegni, seminari, tavole rotonde, esami e master universitari, corsi di varia natura.

Inoltre, è pacificamente riconosciuto che i crediti per la formazione continua possono essere conseguiti anche a mezzo di utilizzo della tecnologia e-learning (nella misura del 30%), attraverso lo svolgimento di attività di relatore, di attività di insegnamento, attraverso la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per la professione di consulente del lavoro, attraverso la partecipazione a commissioni, gruppi di studio, attività pubblicistiche di articoli, saggi, ricerca.

Qualora il consulente abbia appena effettuato l'iscrizione all'Ordine, l'obbligo in materia di formazione continua decorre dal mese successivo a quello di iscrizione; si assiste, pertanto, ad un riproporzionamento dei crediti. Per quanto attiene ai criteri di conseguimento dei crediti, si specifica che l'unità di base è l'ora. Quindi, vale la proporzione: 1 ora = 1 credito. Il consulente che intenda ottenere l'accreditamento di un evento che abbia le caratteristiche per essere accreditato, deve presentare apposita istanza al Cpo di svolgimento dell'evento; il Cpo delibera entro i 30 giorni successivi al ricevimento della domanda.
Per i crediti relativi ad eventi in cui la registrazione delle presenze è avvenuta tramite il Dui, gli stessi possono essere verificati in qualsiasi momento, utilizzando l'applicazione TELECONSUL-DUI.
E' infine utile ricordare la casistica di esoneri dall'obbligo di formazione continua obbligatoria, che riguarda:
- i consulenti aventi più di 70 anni (previa richiesta di esonero da parte del consulente);
- in caso di malattia, infortunio, servizio militare o civile, maternità (si assiste ad un riproporzionamento dei crediti necessari);
- in caso di adozione e affidamento (si assiste ad un riproporzionamento dei crediti necessari);
- assistenza a soggetti portatori di handicap grave o altri casi di forza maggiore (il Cpo, previa richiesta da parte del consulente) può deliberare l'esonero dall'obbligo di formazione).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©