Rapporti di lavoro

Negoziazione assistita possibile per i diritti disponibili

di Matteo Prioschi

Il decreto legge sulla giustizia civile consente di rendere inoppugnabile una transazione in materia di lavoro ricorrendo alla procedura di negoziazione assistita, fatti salvi i diritti indisponibili, come già accade ora con gli strumenti già esistenti.

L'articolo 7 del decreto 134/2014 ha modificato l'articolo 2113 del codice civile estendo la negoziazione assistita da avvocati alle vertenze in materia di lavoro. Questa nuova possibilità si aggiunge quindi alla convalida dell'accordo tra le parti già possibile nelle cosiddette protette, come quelle sindacali, le commissioni di conciliazione presso le direzioni territoriali del Lavoro, le sedi giudiziali, le commissioni di certificazione e alcune procedure di arbitrato con conciliazione.

L'articolo 2113 del codice civile stabilisce in via generale che «le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile non sono valide». Però ammette delle eccezioni se l'accordo viene raggiunto in sede protetta.

«Il diritto del lavoro – spiega Fabio Rusconi, presidente Agi (avvocati giuslavoristi italiani) – è asimmetrico perché tutela la parte debole del rapporto, cioè il prestatore. Ecco perché le norme in questa materia sono inderogabili. Tuttavia si è stabilito che nelle sedi protette il lavoratore possa disporre e decidere dei diritti disponibili» e questo effettivamente già accade.

Il Dl 132/2014 nulla cambia, invece, in merito ai diritti indisponibili. «Questi – prosegue Rusconi – sono quelli di terzi, cioè per esempio in ambito di lavoro quelli di Inps e fisco, oppure quelli non ancora maturati nel patrimonio del lavoratore, come il Tfr ancora da maturare. Ciò non toglie, però, che il lavoratore in una transazione possa rinunciare a un diritto già maturato».

Quindi, così come è accaduto finora, nelle sedi protette individuate dalla legge è possibile raggiungere accordi sui diritti disponibili e nulla cambierà d'ora in avanti da questo punto di vista. I diritti indisponibili continueranno a non poter essere oggetto di transazioni, mentre per quelli disponibili si potrà andare in deroga alla normativa. «Il decreto legge 132/2014 ha semplicemente aggiunto che oltre alle sedi già esistenti si può ricorrere anche all'assistenza degli avvocati delle due parti nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita».

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