Rapporti di lavoro

L'incentivo all'esodo sospende gli obblighi occupazionali

di Paolo Rossi

Il Ministero del lavoro affronta la questione della sospensione degli obblighi occupazionali inerenti il collocamento obbligatorio quando il datore di lavoro abbia avviato un piano di incentivi all'esodo ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), ritenendo di poter estendere le disposizioni di favore previste in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali anche a questa speciale fattispecie introdotta dalla riforma del lavoro del 2012.

Con la circolare 22 del 24 settembre 2014 il ministero del Lavoro evidenzia preliminarmente come l'articolo 3, comma 5, della legge 68/1999 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili - Assunzioni obbligatorie e quote di riserva") consenta di derogare all'obbligo di assunzione di disabili qualora le imprese versino in situazioni di crisi, ristrutturazione e riorganizzazione, causali che come noto giustificano la concessione della Cigs (articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223), la stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726) ovvero l'attivazione delle procedure di mobilità (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223).

Benché la norma del '99 sia apparentemente tassativa nell'individuare le causali per le quali possono essere sospesi gli obblighi di assunzione, l'interpretazione maggioritaria che nel tempo si è fatta strada ha consentito di estendere il beneficio anche nel caso di ricorso ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, come ad esempio il caso dell'intervento dei Fondi di solidarietà del settore credito e credito cooperativo (articolo 2, comma 28, della legge 662/1996), il caso delle aziende che fanno ricorso alla Cig in deroga e a contratti di solidarietà ex decreto legge 148/1993.

In linea con le precedenti posizioni assunte (interpelli 38/2008, 44/2009 e 10/2012), il ministero conclude ritenendo di poter estendere, in via analogica, il benefico della sospensione degli obblighi di assunzione anche per l'ipotesi di sottoscrizioni di accordi finalizzati all'esodo dei lavoratori anziani ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012.


Ricordiamo che l'articolo 4 prevede che, nei casi di eccedenza di personale, possono essere stipulati accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani. Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato dall'associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

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