Rapporti di lavoro

Sicurezza del lavoro, così il ricorso avverso i giudizi del medico competente

di Mario Gallo

L'art. 41, comma 9, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU Sicurezza) stabilisce che, a seguito delle visite, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. In ogni caso il medico competente è tenuto a informare per iscritto sia il datore di lavoro e che il lavoratore.
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, da parte sia del datore di lavoro che del lavoratore interessato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone:
-la conferma,
-la modifica,
-la revoca
del giudizio stesso (art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/2008).
L'organo di vigilanza, ricevuto il ricorso, può effettuare eventuali ulteriori accertamenti come, ad esempio, il sopralluogo presso l'azienda, l'acquisizione di ulteriore documentazione, ecc.
Il ricorso all'organo di vigilanza è ammesso anche contro i giudizi del medico competente formulati in fase preassuntiva.
L'art. 18, comma 1, lett. c, D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore e il dirigente nell'affidare i compiti ai lavoratori devono tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; pertanto, in caso d'idoneità parziale o d'inidoneità in pendenza del giudizio il lavoratore dovrà essere adibito ad altra mansione, ove ciò sia possibile da un punto di vista organizzativo, fino a che l'organo di vigilanza non si sia espresso positivamente circa l'idoneità.

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