Rapporti di lavoro

Se manca il fascicolo sanzioni penali per il coordinatore

di Gabriele Taddia

Il modello che risponde maggiormente alle esigenze di semplificazione e chiarezza, tra quelli allegati al decreto interministeriale del 9 settembre 2014, è probabilmente quello relativo al fascicolo dell'opera, previsto come adempimento obbligatorio a carico del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (articolo 91 del Dlgs 81/2008).

Il modello deve avere, in primo luogo, i contenuti elencati dall'allegato XVI del Testo unico sulla sicurezza. Si tratta in sostanza della «carta di identità» dell'opera, che deve contenere tutte le informazioni relative alla vita di un fabbricato o di un'altra opera, con l'indicazione delle misure preventive in dotazione (ad esempio la presenza di linee vita sul tetto), i punti di accesso, gli impianti di alimentazione e il riferimento alla documentazione di supporto e alle schede tecniche. Questo per consentire che successivi interventi di manutenzione siano svolti nella massima sicurezza, poiché con un fascicolo dell'opera ben strutturato l'impresa esecutrice o l'artigiano incaricato, saranno a piena conoscenza dei fattori di rischio ambientali che troveranno sul luogo di lavoro e potranno adeguare le misure di prevenzione con efficacia.

La cura del fascicolo
Il fascicolo dell'opera è un documento al quale il legislatore ha attribuito la massima importanza, tanto che l'articolo 90, comma 10 del Testo unico sicurezza prevede espressamente che in assenza del fascicolo del fabbricato sia sospesa l'efficacia del titolo abilitativo per la realizzazione dell'opera. Una volta predisposto il fascicolo – sempre a cura del coordinatore in fase di progettazione – questo deve essere aggiornato a cura del committente a ogni intervento che non si risolva in opere di manutenzione ordinaria.
È comunque il coordinatore della sicurezza il vero regista di questo documento, ed è a lui che il legislatore rivolge l'attenzione in termini sanzionatori. È previsto infatti l' arresto da tre a sei mesi o l' ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per il coordinatore in fase di progettazione che ometta gli adempimenti relativi al fascicolo. Il documento dovrà poi essere conservato e successivamente utilizzato dal committente-proprietario in occasione delle opere di manutenzione future.

Già nell'allegato XVI del Dlgs 81/2008 erano contenute una serie di schede esemplificative suddivise per caratteristiche dell'opera: il modello semplificato adottato con il decreto racchiude queste schede in un unico documento, rendendolo più fruibile e di immediato utilizzo e compilazione.

Come già accaduto per Pos, Psc e Pss in forma semplificata, anche per quanto riguarda il fascicolo dell'opera, il legislatore ha inteso lasciare al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione la scelta se avvalersi del modello semplificato allegato al decreto, o se predisporre il fascicolo in autonomia, pur rispettando sempre le prescrizioni dell'articolo 91 e dell'allegato XVI del Dlgs 81/2008 (il riferimento normativo da seguire per determinare la conformità dell'elaborato alla legge).

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