Rapporti di lavoro

Per palchi e stand valgono le regole dei cantieri mobili

di Gabriele Taddia


Per l'allestimento di palchi destinati ai concerti e agli spettacoli e di stand fieristici bisogna seguire le disposizioni del Testo unico delle norme sulla sicurezza nel lavoro dedicate ai cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del Dlgs 81/2008). Lo ha chiarito il decreto interministeriale del 22 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie Generale), n. 183 dell'8 agosto 2014.

Il problema

Il provvedimento fa chiarezza, finalmente, sulla normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro per le attività relative «agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche», tutte attività che per loro natura sono generalmente di breve durata ma che comportano un notevole sforzo in termini di organizzazione della sicurezza. Si parla, in pratica, dell'allestimento di palchi per manifestazioni musicali o spettacoli di varia natura e stand fieristici per i quali era ormai "storica" la discussione sulla normativa applicabile: disposizioni del Titolo IV relativa ai cantieri temporanei o mobili, o disposizioni del Titolo I che disciplinano tutti gli altri appalti? Il quesito non è meramente dottrinale, poiché l'inquadramento di queste attività sotto la disciplina dei cantieri comporta necessariamente una serie di adempimenti sostanzialmente sconosciuti alla realizzazione di altre opere o servizi.

La soluzione
Il decreto mette la parola fine ad dibattito, con un provvedimento obiettivamente molto chiaro e ben articolato: in sostanza la disposizione prevede che in via generale si applichino le disposizioni del Titolo IV del decreto legislativo 81/2008 (pertanto quelle relative cantieri temporanei o mobili), a tutte le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento. Dunque, si pone un principio generale, con una serie di eccezioni elencate dettagliatamente nel comma 3 dell'articolo 1: sono previsti casi nei quali è chiaramente valutato che la pericolosità delle lavorazioni sia ridotta e sia dunque possibile snellire le procedure di sicurezza. Questi casi sono dunque esclusi dal campo di applicazione dei cantieri temporanei o mobili per rientrare a pieno titolo nella disciplina degli appalti "ordinari".
Trattandosi peraltro di un settore con esigenze del tutto peculiari, sono espressamente esplicate le modalità applicative di alcune disposizioni del Titolo IV, precisando la definizione di committente, gli obblighi di acquisizione di informazioni di committente o responsabile dei lavori, le modalità di verifica dell'idoneità tecnica di appaltatori e subappaltatori, espletabile anche con la compilazione dell'allegato II al decreto. Per tutte le attività soggette alla disciplina del decreto è inoltre prevista l'esenzione dalla predisposizione del fascicolo dell'opera, assolutamente condivisibile trattandosi di opere temporanee e destinate ad essere rimosse in tempi brevi.
Un provvedimento che porta chiarezza, dunque, e sarà particolarmente utile a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, dal committente ai coordinatori per la sicurezza agli appaltatori e subappaltatori, che finalmente avranno una solida base normativa di riferimento. Il decreto si completa con una di modulistica e un aserie di allegati specificamente riferiti al settore della cantieristica disciplinata dallo stesso DM 22 luglio.

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