Rapporti di lavoro

Piccola pesca, le risorse per gli ammortizzatori in deroga 2014

di Massimo Braghin

L'Inps, con messaggio n. 7101 del 19 settembre 2014, comunica l'assegnazione delle risorse per l'anno 2014, al settore della piccola pesca, relativamente agli ammortizzatori in deroga.
E' doveroso premettere che la Legge di Stabilità per il 2014, ovvero la Legge m. 147/2013, ha previsto e destinato un ammontare pari a 30 milioni di euro per la copertura di spesa relativa alla corresponsione di ammortizzatori sociali in deroga nel settore della pesca, e nello specifico fa riferimento al trattamento di cassa integrazione guadagni.
Le risorse cui si fa riferimento vengono evidentemente attinte dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che accoglie, in generale, le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
Le parti sociali interessate, a monte di tale intervento, si sono incontrate e hanno stipulato due accordi governativi, il 3 luglio 2014 e il 18 luglio 2014, nel cui ambito sono state definite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento. Ovviamente, il criterio di priorità impone che prima sia dato conto delle istanze di cig in deroga riferite all'anno 2013 e presentate entro il 15 gennaio 2014, e, solo successivamente, e fino ad esaurimento delle risorse, di quelle del 2014.
Destinatari del trattamento di cig in deroga sono il personale imbarcato, socio lavoratore e lavoratore dipendente delle imprese di pesca, che siano colpite dallo stato di crisi aziendale, che caratterizza anche questo settore, nonché in virtù di provvedimenti di "fermo pesca", per effetto dei quali si rende inevitabile sospendere l'attività lavorativa. Il limite per cui può essere corrisposto il trattamento di integrazione salaria non può essere superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente.
Le autorità interessate e le parti sociali devono, ai fini della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, stipulare appositi accordi, contenenti l'elenco dei lavoratori interessati, nonché l'indicazione del numero di ore di effettiva sospensione dal lavoro per ciascun lavoratore.
Le istanze devono essere presentate telematicamente all'Inps entro il prossimo 26 gennaio 2015.
Una volta che le istanze sono state inoltrate, ricade sempre nella competenza dell'INPS, la decisione circa l'ammissione al beneficio di fruire del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il termine che viene stabilito nell'accordo governativo, entro cui l'Istituto deve procedere al vaglio delle istanze pervenute e alla quantificazione della spesa necessaria, è fissato al 31 marzo 2015.
Seguirà comunicazione in merito, diretta al Ministero del Lavoro, ai fini di una corretta rendicontazione dei pagamenti di competenza 2014.
In capo al Ministero, dunque, l'autorizzazione ai pagamenti nei limiti, evidentemente, delle risorse disponibili. Successivamente, in un'ottica di semplificazione, il pagamento, debitamente autorizzato, verrà effettuato direttamente dall'Inps.
L'accordo siglato in data 18 luglio 2014 fa riferimento agli stessi criteri e modalità di determinazione ed erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui si è detto in precedenza. Si tratta di accordi che si differenziano semplicemente per quel che attiene le parti sociali coinvolte.
Il Ministero del Lavoro, con Decreto Interministeriale n. 84376 del 11 settembre 2014, comunica di procedere all'assegnazione delle risorse, in applicazione dei suddetti accordi governativi.
Occorre inoltre verificare che nel contratto di lavoro dei beneficiari vi sia la clausola del sistema retributivo con minimo monetario garantito.
Il requisito dell'anzianità lavorativa minima di 90 giorni è suscettibile di applicazione particolare, connessa al settore pesca, con riferimento alle giornate retribuite. Si intendono tutte quelle retribuite, anche se effettuate presso diversi datori di lavoro.

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