Rapporti di lavoro

Permessi sindacali nel settore pubblico: dalle riduzioni esclusi polizia e vigili del fuoco

di Armando Montemarano

La Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2014 ha pubblicato la circolare 20 agosto 2014, n. 5, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica per chiarire le modalità di attuazione delle norme contenute nell'art. 7 D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni sono ridotti del 50% per ciascuna associazione sindacale.

La Circolare conferma, in contrasto con molte delle iniziali interpretazioni del decreto-legge, che non tutti i permessi sindacali vengono ridotti alla metà, in quanto restano esclusi dalla riduzione, oltre quelli spettanti ai rappresentanti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i permessi retribuiti attribuiti alle Rsu costituite ad iniziativa del personale pubblico in regime contrattualizzato. In base al ccnq del 17 ottobre 2013, i permessi spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative sono ormai pari, a seguito della riduzione, a quelli spettanti alle Rsu, sicché il contingente complessivo dei permessi sindacali viene, di fatto, ridotto non della metà bensì di un terzo soltanto. Come noto, nella dirigenza non si sono ancora costituite le Rsu, e quindi la Circolare richiama le norme transitorie dettate dall'art. 9 ccnq 5 maggio 2014, le quali prevedono che, fin quando non si procede all'elezione delle rappresentanze elettive, la fruizione dei permessi sindacali attribuiti alle Rsu resta sospesa.

I permessi per i «sindacalisti esterni», vale a dire per consentire la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, nazionali, regionali, provinciali e territoriali, saranno rideterminati, per il solo corrente anno, direttamente dalla Funzione Pubblica.
Alle riunioni convocate dall'amministrazione per le Forze di polizia ad ordinamento civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potrà presenziare un solo rappresentante per ciascuna associazione sindacale rappresentativa. In caso di partecipazione di un numero maggiore di rappresentanti, i relativi permessi saranno computati nel monte-ore annuo a carico di ciascuna associazione sindacale.

Per quanto attiene ai distacchi, la riduzione alla metà va operata, per ciascuna associazione sindacale, con arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unità superiore, mentre nessuna riduzione si applica nell'ipotesi di attribuzione di un solo distacco; resta ferma la possibilità che il contingente complessivo dei distacchi, così rideterminato, venga nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali, con le apposite procedure negoziali, con le quali sarà anche possibile definire, purché con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi. Le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica la revoca dei distacchi, al fine di consentire nell'anno corrente la verifica a consuntivo del rispetto dei contingenti complessivi derivanti dalla riduzione: ciò significa che la revoca del distacco non è necessaria se, al momento della sua attivazione, ne era già stato previsto il termine prima del 31 agosto 2014.

Interessa sia la disciplina dei distacchi che quella dei permessi l'istituto contrattuale dei «permessi in forma cumulata», disciplinato dalle fonti negoziali che disciplinano il personale in regime contrattualizzato, le quali consentono che una quota parte dei permessi spettanti alle organizzazioni sindacali sia utilizzata a titolo di distacco, sulla base delle scelte operate dalle singole organizzazioni. La misura dei permessi utilizzati in questa forma è, in genere, del 37%, con l'eccezione di alcune sigle che non hanno esercitato l'opzione e la specificità del comparto scuola, nel quale tutte le organizzazioni hanno optato per la percentuale del 53%. Anche tali permessi, almeno fino all'esito delle eventuali procedure negoziali di rideterminazione dei distacchi, sono ridotti nella misura del 50%.

La Circolare chiarisce che il rientro dei dirigenti sindacali assoggettati alla revoca dei distacchi avverrà nel rispetto, per il personale contrattualizzato, dell'art. 18 ccnq 7 agosto 1998 e, per il personale in regime di diritto pubblico, delle analoghe disposizioni vigenti nelle amministrazioni di appartenenza. Questi dirigenti, pertanto, mantengono il diritto alla conservazione del posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, ma potranno pure avvalersi di processi privilegiati di mobilità, anche intercompartimentale, e chiedere di essere trasferiti, con precedenza rispetto agli altri richiedenti, in altra sede, quando abbiano svolto attività sindacale e mantenuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta, ovvero di passare ad altra amministrazione, pure di diverso comparto, della stessa sede. Saranno ricollocati nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserveranno, se più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, mediante attribuzione «ad personam», quale elemento assorbibile, della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo.

La Circolare, infine, chiarisce che la riduzione non si applica alle aspettative sindacali non retribuite ed ai permessi non retribuiti, mentre le organizzazioni sindacali che avessero comunque utilizzato prerogative in misura superiore a quelle loro spettanti per l'intero anno 2014 dovranno restituire il corrispettivo economico delle ore fruite in più; in difetto, l'amministrazione compenserà l'eccedenza nel 2015, detraendo dal relativo monte-ore il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino al completo recupero. Per le eventuali ore residue, non recuperate per saturazione del monte-ore complessivo, l'amministrazione dovrà procedere al recupero per equivalente.

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