Rapporti di lavoro

Cambio d'appalto: il lavoratore orfano ceduto è computabile nella quota di riserva della subentrante

di Antonio Carlo Scacco

Il ministero del Lavoro, con risposta fornita all'Anisa (Associazione nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio) nell'interpello n. 22 del 15 settembre 2014, chiarisce che nell'ipotesi di cambio di appalto, l'azienda subentrante può computare nella quota di riserva prevista a favore degli orfani e degli altri soggetti di cui all'articolo 18 co. 2 della legge 68/1999 l'orfano già in forza presso il precedente appaltatore ed assunto a seguito del cambio.
A seguito del cambio d'appalto e del conseguente obbligo a carico dell'impresa subentrante di assumere il personale in forza presso il precedente appaltatore, ai sensi dell'art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi, può verificarsi un incremento della base occupazionale della subentrante (ricordiamo che la quota di riserva prevista dal menzionato articolo 18 co. 2 è pari ad un punto percentuale per i datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, e ad una unità per i medesimi datori che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti). Il Ministero tuttavia, già nella circolare n. 77 del 6 agosto 2001, avente ad oggetto la problematica connessa all'inserimento lavorativo dei disabili nel settore specifico delle imprese di pulizia e servizi integrati, aveva escluso che, in caso di passaggio di appalto, il nuovo personale acquisito dall'impresa subentrante rientrasse nella base di computo della quota obbligatoria di riserva prevista dalla legge 68. Senza contare che, in caso di scopertura da parte dell'impresa cessata, la subentrante avrebbe dovuto effettuare assunzioni aggiuntive di personale disabile per conformarsi agli obblighi di legge. Da qui l'indirizzo univoco mirato ad assicurare la copertura calcolando la riserva sulla base dell'organico già in servizio presso l'impresa subentrante al momento dell'acquisizione dell'appalto (fatti salvi, naturalmente, gli eventuali disabili eccedenti precedentemente in forza nella azienda cessata).
A tali argomentazioni di carattere generale si aggiunge la considerazione che, in alcuni casi (ad esempio per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia) è possibile computare nella quota di riserva anche lavoratori assunti al di fuori delle ordinarie procedure del collocamento obbligatorio. Sottolinea la nota ministeriale che ciò che rileva ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva, conformemente alla ratio della legge, è garantire la tutela e l'inserimento occupazionale a determinate persone che si trovino nelle condizioni oggettive previste dalla legge o che si trovino in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al collocamento obbligatorio. La soluzione adottata dal Ministero è finalizzata al conseguimento del risultato, così come il passaggio tramite le relative procedure rappresenta uno strumento utile al raggiungimento del medesimo scopo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©