Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro: approvati i modelli semplificati per la redazione dei piani operativi

di Pietro Gremigni

Individuati dal Ministero del lavoro, con decreto 9 settembre 2014, i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento nonché del fascicolo dell'opera, nell'ambito dei contratti pubblici.
Il decreto interministeriale del Ministero ha attuato quanto previsto sia dal Testo unico in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili sia la disciplina degli appalti pubblici, in relazione alla predisposizione di modelli semplificati dei diversi piani di sicurezza che devono accompagnare la realizzazione dell'opera.
Si tratta di adempimenti specifici in caso di contratti di appalto che si eseguono all'interno dei cantieri temporanei e mobili e in particolare (D.Lgs. 81/2008):
1) redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h);
2) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1;
3) redazione del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b).
Analoga previsione è stabilita nella disciplina sugli appalti pubblici dall'art. 131 comma 2 bis D.Lgs. 163/2006.


Piano operativo sicurezza – Si tratta del documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige con gli stessi criteri della valutazione dei rischi, in riferimento al singolo cantiere interessato, e deve contenere una serie di informazioni minime:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono, tra l'altro la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.


Piano di sicurezza e coordinamento - Il piano che fa parte integrante del contratto di appalto, è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i rischi particolari. Il piano è redatto dal coordinatore per la progettazione che viene nominato dal committente.
Il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
Nell'ambito degli appalti pubblici, il committente deve fare redigere in Piano di sicurezza sostitutivo.


Fascicolo dell'opera - Nei cantieri dove operano più imprese esecutori, il committente deve nominare il coordinatore per la progettazione tra i cui compiti c'è quello di redigere il fascicolo dei lavori, che contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria.
Il fascicolo deve comprendere una descrizione sintetica dell'opera, i rischi e i riferimenti alla documentazione di supporto.

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