Rapporti di lavoro

Congedo al genitore del disabile al posto del convivente

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il genitore non convivente può beneficiare del periodo di congedo previsto dall'art. 42, c. 5 del TU in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs 151/01), anche quando al soggetto con handicap in situazione di gravità può essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente, non essendo questi legittimato a fruire del diritto.
Lo ha affermato il Ministero del lavoro in risposta a specifico interpello formulato dall'ANCI.

L'associazione dei Comuni si era avvalsa della possibilità offerta dall'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 per chiedere al Ministero del Lavoro un parere in merito alla possibilità di concedere la fruizione del congedo al genitore del disabile, pur in presenza di convivente non coniugato di quest'ultimo.

Prendendo spunto dalla tassatività dei soggetti che possono avere titolo al periodo di congedo accompagnato dalla relativa indennità a carico dell'Inps, i tecnici del Dicastero si sono espressi positivamente.

Ciò anche in relazione alla impossibilità di una estensione per via analogica degli aventi diritto al congedo. Non potendo, quindi, usufruirne il convivente, resta confermato il diritto del genitore.

Ricordiamo che la norma riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni.

In caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, la possibilità viene concessa ad ulteriori categorie di soggetti, secondo il seguente ordine di priorità: il padre o la madre anche adottivi; - uno dei figli conviventi; uno dei fratelli o sorelle conviventi. Inoltre, a seguito di pronuncia di illegittimità di una parte della norma a opera della Corte Costituzionale, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla legge, il congedo compete anche al parente o l'affine entro il terzo grado convivente.

Con altra risposta a interpello (22/2014) il Ministero del lavoro affronta una problematica connessa alla computabilità delle altre categorie diverse dai disabili, tutelate dalla legge 68/99, in caso di cambio di appalto. In particolare è stato chiesto, se, nelle ipotesi di cambio appalto e di conseguente obbligo contrattuale di assunzione del personale già in forza presso il precedente appaltatore ai sensi dell'articolo 4 del CCNL per i dipendenti di imprese di pulizia/multiservizi, l'azienda subentrante debba procedere ad una assunzione ex novo di un altro soggetto orfano ovvero possa ritenersi riconosciuto ai fini degli obblighi di legge il soggetto orfano già in forza ma non riconosciuto come tale ex L. n. 68/1999. Dopo un'attenta disamina, i tecnici ministeriali hanno risolto positivamente la questione affermando che nell'ipotesi di cambio appalto, il datore di lavoro subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2, il personale orfano assunto in applicazione dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 4 del CCNL citato e quindi al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio.

Ministero del lavoro - Interpello 23 del 15 settembre 2014 dell'Anci

Ministero del lavoro - Interpello 22 del 15 settembre 2014 di Anisa

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