Rapporti di lavoro

Direzioni regionali, la soppressione apre il nodo ricorsi

di Luigi Caiazza

Le novità introdotte sulla recente riorganizzazione del ministero del Lavoro hanno incidenza anche sui ricorsi amministrativi. Il Dpcm 121 del 14 febbraio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto e già in vigore dal 9 settembre, avendo soppresso le Direzioni regionali del lavoro (Drl) e istituito in loro vece quattro Direzioni interregionali (Dil) a Milano, Venezia, Roma e Napoli, ha infatti direttamente inciso sugli articoli 16 e 17 del Dlgs 124/04.
L'articolo 16 del Dlgs 124/04 disciplina il ricorso alle Drl, in alternativa al Tribunale ordinario, ai sensi dell'articolo 22 della legge 689/81, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) in materia di sanzioni amministrative. Sembrerebbe, pertanto, che tale ricorso dovrebbe a questo punto essere inoltrato alla Dil.
L'articolo 17 del Dlgs 124/04 prevede invece l'istituzione presso ciascuna Drl del Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della Drl (presidente) e dai direttori regionali di Inps e Inail. Il Comitato è competente a decidere i ricorsi contro gli atti d'accertamento e le ordinanze ingiunzione delle Dtl e contro i verbali d'accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
A differenza dei ricorsi ex articolo 16 del Dlgs 124/04, dove potrebbe apparire scontato l'inoltro alla Dil, facilmente individuabile dalla competenza territoriale indicata dal citato articolo 14 del dpcm, non altrettanto agevole appare la modalità dei ricorsi ex articolo 17, atteso che destinatari sono i Comitati regionali, istituiti collegialmente presso ciascuna regione. È evidente che qui si presenta un primo problema determinato dalla non omogeneità tra gli uffici periferici del Lavoro e quelli di Inps e Inail, ancora strutturati a livello regionale. Servirà, dunque, un altro provvedimento che ridisciplini la formale e legittima costituzione dei Comitati. Qualsiasi soluzione adottata per chiarire la problematica non potrà prescindere dalla considerazione che i ricorsi amministrativi sono disciplinati da un decreto legislativo emanato dal Governo, con forza di legge, mentre il dpcm è un atto amministrativo, per cui appare poco probabile che quest'ultimo possa modificare sostanzialmente il primo.
L'intervento chiarificatore presenta una forte urgenza visto che, a pena di decadenza, il ricorso contro gli atti di cui si è fatto cenno, va inoltrato entro 30 giorni dalla loro notificazione, dai quali decorrono poi quelli della decisione (60/90 giorni) ai fini di un eventuale ricorso in sede giudiziale.

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