Rapporti di lavoro

La Bce riduce i tassi: Tur quasi azzerato

di Gabriele Bonati

Con decisione del 4 settembre 2014, la Banca Centrale Europea (BCE) ha provveduto a ridurre, ulteriormente (quasi azzerandolo), il Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR) dallo 0,15% allo 0,05% (diminuzione di 0,10 punti percentuali).
La decorrenza della riduzione è stata fissata dal 10 settembre 2014 (comunicato stampa BCE 4 settembre 2014)
I riflessi - La riduzione del Tasso ufficiale di riferimento (seppur contenuta per effetto dell'ormai minimo spazio di manovra) determina, con decorrenza 10 settembre 2014, l'automatico aggiornamento, anche in tale occasione in riduzione, dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo nonché delle sanzioni civili per omesso o tardato pagamento dei contributi, oltre ad abbassare la valorizzazione del fringe benefit convenzionale per la concessione di prestiti aziendali ai dipendenti.
Interessi e sanzioni civili - Infatti, i versamenti, differiti, dilazionati o rateizzati, devono essere maggiorati di una somma pari all'ex TUR più 6 punti, mentre i mancati o tardati pagamenti dei contributi, rilevabili dalle registrazioni o denuncie obbligatorie, determinano l'applicazione di una sanzione civile pari all'ex TUR più 5,5 punti.
I nuovi valori, dal 10 settembre 2014, sono i seguenti:
- interessi di differimento e di dilazione dei contributi e premi e accessori di legge: 6,05% Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l'emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 10 settembre 2014 – i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al precedente tasso non subiranno modificazioni (a tale proposito l'INAIL ha precisato, con riferimento alla precedente modifica, che la nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione in data anteriore alla decorrenza del nuovo tasso - vale a dire all'11 giugno - a condizione che la sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data successiva). Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014);
- sanzioni civili per omesso o tardato versamento dei contributi e premi e relativi oneri accessori, rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie ovvero qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti ovvero derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa): 5,55%.
In ogni caso l'ammontare delle sanzioni civili, di cui sopra, non può superare il 40% dei contributi non corrisposti, raggiunto detto limite, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora. Tale ultimo onere è escluso quando il mancato pagamento dei contributi è stato causato di oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo).
Nell'ambito delle procedura concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, concordato fallimentare amministrazione straordinaria), a seconda dell'inadempienza (evasione o morosità), le sanzioni civili possono essere ridotte (art. 116, c. 16, L. 388/2000) a un tasso annuo non inferiore agli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le relative spese. Ai fini della predetta riduzione si deve fare riferimento all'ex TUR (INPS, circ. 88/2002).
Le attuali riduzioni sono le seguenti:
- evasione: 2,05% (ex TUR + 2 punti)
- morosità: 1,00% (Valore del vigente tasso di interesse legale, essendo superiore al TUR).
Prestiti agevolati - Nonostante la riduzione di 0,05 punti percentuali, i datori lavoro sostituti d'imposta, dovranno procedere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla verifica dell'esatto fringe benefit (art. 51, c. 4 del TUIR) derivante dall'aver assegnato dei prestiti agevolati ai propri dipendenti (avendo utilizzato, nei trascorsi mesi del 2014, il TUR allo 0,25% vigente al 31-12-2013). Per gli altri lavoratori titolari di prestiti agevolati, il conguaglio verrà effettuato a fine anno utilizzando l'ex TUR che sarà vigente al 31 dicembre 2014.

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