Rapporti di lavoro

Per la Cig limite a 11 mesi

di Maria Rosa Gheido

Con l'entrata in vigore del decreto interministeriale Lavoro-Finanze, che stabilisce i nuovi criteri per l'accesso alla cassa integrazione e alla mobilità in deroga, gli accordi sindacali devono seguirne le regole, anche con riferimento ai trattamenti economici concessi precedentemente. Il decreto, che assume valore legale con la pubblicazione nel sito del ministero del Lavoro, modifica profondamente la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga sia per quanto riguarda i datori di lavoro che per i percettori, dando inizio alla graduale transizione verso il regime delineato dalla legge 92/2012, legge Fornero, che in considerazione del perdurante stato di debolezza dei livelli produttivi consente ancora, per il 2013-2016, la concessione di trattamenti salariali in deroga alle norme vigenti, in attesa che decolli e vada a regime il sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali, costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
Per il periodo tranditorio le risorse sono idotte rispetto al passato. Da qui i criteri assai restrittivi del decreto interministeriale. Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alle nome vigenti esclusivamente le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, ossia coloro che svolgono con continuità una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Il che, per orientamento consolidato porta a escludere dal novero dei fruitori i liberi professionisti che non sono considerati "imprenditori" salvo che agiscano in forma di società di persone o di capitali.
Il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere richiesto in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione. In nessun caso ii trattamento può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.
La stretta tocca anche i percettori dei trattamenti economici, che possono essere riconosciuti a operai, impiegati e quadri - compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati - con una anzianità contributiva presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio dell'intervento, anzianità ridotta per il solo 2014 ad almeno otto mesi. Diminuisce sensibilmente anche la durata: massimo 11 mesi nel 2014, non più di cinque mesi nel 2015.
Cambiano anche le procedure: la domanda (corredata dall'accordo sindacale) deve essere presentata, in via telematica, all'Inps e alla Regione entro venti giorni da quando ha inizio la sospensione o la riduzione di orario, prima devono però essere utilizzati tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue. Per il 2014 le Regioni potranno derogare ai nuovi criteri entro il limite del 5% delle risorse a esse attribuite o, coprendo le eventuali eccedenze con mezzi finanziari propri.
Anche la mobilità in deroga subisce cambiamenti, in particolare potranno fruirne, fino al 31 dicembre 2016, i lavoratori disoccupati privi di altra prestazione collegata alla cessazione del rapporto di lavoro. La durata dell'intervento varia a seconda che i beneficiari abbiano o meno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per oltre tre anni e delle aree territoriali di residenza, in misura decrescente dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016.

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