Rapporti di lavoro

Consulenti del lavoro: regolamentato il diritto di sciopero

di Potito Di Nunzio

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2014, la delibera di approvazione del codice di autoregolamentazione dello sciopero dei consulenti del lavoro a seguito di parere favorevole della Commissione di garanzia per lo sciopero dei servizi pubblici essenziali. Vediamo cosa prevede la delibera della commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali del 23 giugno 2014, n. 14/285, pubblicata sulla G.U. 22 luglio 2014, n. 168. L'art. 1 individua l'ambito di applicazione con particolare riferimento alle attività che hanno carattere previdenziale, assicurativo, fiscale, contenzioso e giurisdizionale per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti.

Proclamazione e durata dello sciopero

L'articolo 2, invece, disciplina la proclamazione e durata delle astensioni, stabilendo che la proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro e delle organizzazioni di riferimento della categoria. Sembra di capire che lo sciopero possa essere proclamato esclusivamente dal Cno e non anche, ad esempio, dai consigli provinciali dell'ordine (Cpo). Inoltre, sono legittimati a proclamare lo sciopero anche le organizzazioni di riferimento della categoria e quindi, credo, i sindacati di rappresentanza dei consulenti del lavoro. Andrebbe chiarito se, anche in questo caso, la legittimazione sia di esclusiva competenza dell'organismo apicale nazionale oppure di ogni struttura territoriale. Sempre l'art. 2 precisa che la proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Inoltre analoga informazione deve essere trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al direttore dell'agenzia regionale delle entrate, alle Direzioni territoriali del lavoro interessate, ai direttori regionali Inps ed Inail, all'Unioncamere in rappresentanza delle Camere di commercio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o ad altro Ministero interessato, agli organismi giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati. Infine, ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi sono trasmesse ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati. L'organismo proclamante, inoltre, assicura la comunicazione al pubblico della astensione, almeno 5 giorni prima con tempi e modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni, mentre l'eventuale revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la diversa richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Anche i periodi massimi sono disciplinati dall'art. 2 e cioè viene previsto che ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione; l'astensione non può superare otto giorni consecutivi lavorativi ed infine, con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso.

Le prestazioni indispensabili

L'art. 3, invece riguarda gli effetti dell'astensione. Nella delibera si legge che l'astensione può riguardare tutte le attività obbligatorie dei consulenti del lavoro, ad eccezione di quelle che l'art. 4 definisce come "Prestazioni indispensabili" e cioè quelle riguardanti: - la presentazione delle dichiarazioni annuali riferite alla gestione dei rapporti di lavoro (dichiarazione dei sostituti di imposta, prospetto informativo disabili, autoliquidazione del premio Inail ecc.); - la presentazione denunce contributive mensili; - la compilazione del libro unico del lavoro mensile; - le comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego dei lavoratori. In ogni caso, devono essere garantite tutte quelle prestazioni, con scadenze predefinite, il cui mancato adempimento possa comportare, da parte delle Autorità competenti, l'irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo a carico dei contribuenti. E pensare che se non ci fosse stato l'articolo 4, l'articolo 3 sarebbe stato fantastico in quanto prevedono che "l'astensione può riguardare tutte le attività obbligatorie dei consulenti del lavoro, ivi compresa l'elaborazione e la stampa del Libro unico del lavoro, la predisposizione delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, delle denunce previdenziali mensili, delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e la cura degli ulteriori adempimenti connessi al rapporto di lavoro, l'attività derivante dagli obblighi assunti in qualità di Ctu o Ctp; nonché tutti gli adempimenti telematici di carattere fiscale (deleghe di pagamento, assistenza su preavvisi di irregolarità ecc.) e previdenziali (domande di ammortizzatori sociali, richieste di rateazione ecc.). L'astensione può riguardare anche l'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, l'attività di intermediazione fiscale in generale, l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545". Sempre l'art. 3 prevede che, fermo restando quanto stabilito per le prestazioni indispensabili, durante l'astensione possono essere omesse quelle attività non obbligatorie richieste da enti, istituzioni e privati. Inoltre, nell'ambito delle procedure di conciliazione dei rapporti di lavoro nelle quali sia stata conferita delega al professionista la mancata comparizione del consulente del lavoro alla convocazione o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento, deve essere alternativamente: a) dichiarata personalmente o tramite sostituto del professionista titolare del mandato all'inizio della seduta della commissione; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvederà a fornire idonee informazioni ai consulenti del lavoro costituiti nello stesso procedimento. Nel processo tributario, invece, la mancata comparizione del consulente del lavoro all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente: a) dichiarata personalmente o tramite sostituto del professionista titolare della difesa o del mandato all'inizio dell'udienza; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvederà a fornire idonee informazioni ai dottori commercialisti ed esperti contabili costituiti nello stesso procedimento. Si tenga presente che, nel rispetto delle modalità sopra indicate, l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora consulenti del lavoro del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa; la presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i rappresentanti della controparte. Invece, nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un professionista che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati alla convocazione quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento.

Codice deontologico

L'ultimo articolo, il quinto, richiama il codice deontologico. In definitiva, le violazioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre alle sanzioni previste dalla legge n. 146/1990, sono oggetto di valutazione da parte dei consigli dell'ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi ordini professionali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalità di astensione. Infine i consigli provinciali ed al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sono impegnati ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

Conclusione

Infine si può affermare che la categoria dei consulenti del lavoro si è dotata di uno strumento importante che disciplina anche per loro l'esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito; qualche dubbio, invece, sulla sua efficacia.

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