Rapporti di lavoro

Per il trasporto locale sanzioni «su misura»

di Mauro Pizzin

La disciplina delle sanzioni disciplinari prevista dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70) non è applicabile in via ordinaria alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale a totale partecipazione pubblica (Tpl).
La richiesta di chiarimenti sul punto era stata rivolta al ministero del Lavoro dalla Federazione autonoma italiana sindacale autoferrotranvieri (Faisa-Cisal), a cui è stata data risposta con l'interpello 20/14.
In via preliminare la Direzione generale per l'attività ispettiva ha ricordato che il rapporto di lavoro nel settore autoferrotranvieri è regolato da una normativa speciale contenuta nel regio decreto 148/31 e nell'allegato A dello stesso decreto, contenenti anche le disposizioni sulle sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.
Inoltre, tale rapporto di lavoro è regolamentato anche dalla contrattazione collettiva e, in particolare, dalle disposizioni del 23 luglio 1976, che nel caso di specie, in base alla legge 270/88, possono anche derogare rispetto ai contenuti del regio decreto.
Su queste basi, secondo il ministero la normativa del settore Tpl costituisce fonte di natura speciale rispetto alla normativa generale dell'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori: una soluzione, quest'ultima, avallata anche dalla giurisprudenza di Cassazione (sentenza 5551/13), secondo cui, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare, «è necessario riferirsi alla legge generale ex articolo 7 della legge 300/70 solo qualora nella normativa speciale si riscontrino lacune non superabili neanche mediante una lettura analogica-estensiva di altre disposizioni del medesimo regio decreto o afferenti materie analoghe ovvero ai principi generali dell'ordinamento».

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