Rapporti di lavoro

Le maxi-sanzioni vanno ricalcolate

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Le direzioni territoriali dovranno rideterminare gli importi delle sanzioni in materia di orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali e ferie irrogate tra il 2004 e il 2008 se i giudizi sono ancora in corso.

Il chiarimento è stato fornito dal ministero del Lavoro con la lettera circolare 12552 di ieri che sofferma l'attenzione sulla perdita di efficacia dell'articolo 18-bis, commi 3 e 4 del Dlgs 66/2003 così come introdotto dall'articolo comma 1, lettera f) del Dlgs 213/2004. La perdita di efficacia è conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 153 del 4 giugno (si veda il Sole 24 Ore del 7 giugno).

La sentenza va a incidere su tutte le situazioni giuridiche pregresse, relative al periodo dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008 che siano ancora aperte o pendenti. Le direzioni territoriali dovranno provvedere a rideterminare gli importi scaturiti da tali violazioni secondo il meno severo regime sanzionatorio di cui all'articolo 9 del Rdl 692/1927 (in materia di orari di lavoro) e all'articolo 27 della legge 370/1934 (in materia di riposo
settimanale), nei casi di:


- rapporti ex articolo 17 della legge 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alle citate norme dichiarate incostituzionali;

- ordinanza ingiunzione emessa senza che sia spirato il termine per l'opposizione giudiziale di cui all'articolo 22 della legge 689/1981;

- opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia passata ancora in giudicato.

Nel caso in cui, invece, il procedimento sanzionatorio dovesse risultare definitivamente chiuso (per esempio a fronte di sanzioni già pagate, ordinanze per le quali siano spirati i termini per l'opposizione, ovvero in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato), non si avrà alcun effetto della sentenza in questione, con la conseguente intangibilità degli atti adottati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©