Rapporti di lavoro

Provincia di Bolzano: l'addizionale Irpef per l'anno 2014

di Cristian Callegaro

La provincia autonoma di Bolzano ha pubblicato sul proprio sito le aliquote applicabili per l'anno 2014 a titolo di addizionale all'Irpef, con le relative modalità di calcolo.

Addizionale Irpef anno 2013
A decorrere dal periodo d'imposta 2011 e fino al periodo d'imposta 2013 compreso, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all' IRPEF non superiore a 15.000,00 euro erano esentati dal pagamento dell' addizionale regionale all' IRPEF.
Per i soggetti aventi un reddito imponibile superiore a 15.000 euro, l'aliquota dell'addizionale regionale era fissata al 1,23%.
A decorrere dal periodo d'imposta 2011 ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spettava una detrazione dall'importo dovuto a titolo d'addizionale regionale all'IRPEF di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l'imposta dovuta era minore della detrazione, non sorgeva alcun credito d'imposta.

Addizionale Irpef anno 2014
Rispetto al periodo d'imposta 2013, per il 2014 sono previste delle importanti novità riguardanti l'addizionale all'Irpef della provincia di Bolzano. Tali novità sono state introdotte dalla legge finanziaria della provincia di Bolzano per il 2014, la legge provinciale 7 aprile 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016 - Legge finanziaria 2014 (Pubblicata nel numero straordinario 1 del B.U. 10 aprile 2014, n. 14).
In particolare, all'articolo 1, comma 15, è previsto quanto segue:
"Dopo l'articolo 21/quinquiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 21/sexiesdecies (Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un'ulteriore deduzione pari a 20.000,00 euro.
2. La deduzione di cui al comma 1 non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche.
3. Ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, si tiene conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti."".
Per effetto dell'intervento legislativo suddetto, per l'anno d'imposta 2014 l'addizionale all'Irpef per la provincia di Bolzano è regolata come segue:
-Per il 2014 rimane invariata l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, all'1,23%.
-Ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF, spetta, dal periodo d'imposta 2014, una deduzione pari a 20.000,00 euro.
-Nel determinare la soglia massima di reddito imponibile (70.000,00 euro), che dà diritto alla detrazione di 252,00 euro per ogni figlio a carico, non si deve tenere conto della deduzione di 20.000,00 euro. Si deve, invece, tenere conto del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti.
-L'esenzione, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000,00 euro, è abrogata.
I sostituti d'imposta interessati dovranno tener conto delle nuove regole di calcolo in sede di conguaglio di fine anno (anno d'imposta 2014) – il cui importo di addizionale calcolata sarà trattenuto a rate dagli stessi sostituti nel corso dell'anno 2015 – oppure in sede di conguaglio di fine rapporto effettuato a decorrere dalla data in cui sono entrate in vigore le nuove aliquote; in questo ultimo caso l'importo dell'addizionale viene trattenuto in un'unica soluzione. Si precisa che – considerato che l'art. 21 ne prevede la vigenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale - la predetta legge è entrata in vigore il 11 aprile 2014.
In riferimento ai lavoratori cessati nel corso del 2014 i cui conguagli sono stati eseguiti prima che la legge provinciale entrasse in vigore, il sostituto d'imposta non è tenuto ad effettuare nuovamente il conguaglio fiscale. In questo ultimo caso, è comunque consigliato riportare nelle annotazioni del modello CUD – rilasciato su richiesta del lavoratore oppure la certificazione da consegnare il prossimo anno riferita al periodo d'imposta 2014 – l'informazione circa l'applicazione delle precedenti aliquote (in particolare, modalità di calcolo) in luogo di quelle previste dalla Legge Provinciale n. 1/2014.

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