Rapporti di lavoro

Autorizzazione ministeriale anche per l'assunzione all'estero del lavoratore italiano

di Alberto Rozza

L'azienda straniera con sede legale e operativa in un territorio non comunitario, facente parte di un gruppo di imprese ex art. 2359 c.c., deve richiedere al Ministero del lavoro il rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 2 del DL 317/1987 (L. 398/1978), se intende assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia.
È questa la conclusione a cui è arrivato il Ministero del lavoro con risposta n. 13 del 26 giugno 2014, all'interpello avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro con il quale sono state richieste delucidazioni in merito al campo di applicazione del citato DL 317/1987.
Quest'ultima disposizione normativa prevede che per assumere o trasferire lavoratori italiani al fine di eseguire opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari occorre, oltre che osservare le norme di pubblica sicurezza, ottenere un'apposita autorizzazione ministeriale.
La domanda volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'assunzione o il trasferimento di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari deve essere inviata, ex art. 1, comma 2, D.M. 16 agosto 1988, nonché art. 2, D.P.R. n. 346/1994, al Ministero del lavoro, divisione competente della Direzione generale per l'impiego, nonché, in copia, al Ministero degli affari esteri.
Se residenti all'estero, i datori di lavoro possono presentare la richiesta all'ufficio consolare competente. Copia deve essere spedita anche alla Direzione regionale del Ministero del lavoro territorialmente competente secondo la sede del richiedente.
La domanda deve contenere l'indicazione (art. 1, comma 6, D.M. 16 agosto 1988): della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l'obbligo dell'autorizzazione; del numero dei lavoratori interessati e dei corrispondenti livelli e trattamenti economico-normativi; della località dove questi ultimi sono inviati e dell'eventuale programmazione di nuove assunzioni e/o trasferimenti; dell'impegno ad adempiere agli obblighi derivanti al richiedente dalle norme di cui al D.L. n. 317/1987 e, in particolare, dell'obbligo, ove il contratto preveda espressamente la possibilità di destinare il lavoratore a prestare attività presso una consociata estera, di garantire le condizioni di lavoro di cui alle lettere da b) a f) del predetto D.L. n. 317 del 1987.
Resta comunque salva la facoltà, in casi eccezionali di comprovata necessità ed urgenza, di assumere o trasferire all'estero i lavoratori senza attendere l'esito della domanda di autorizzazione, previa comunicazione dell'assunzione o del trasferimento ai Ministeri del lavoro e degli affari esteri entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti (art. 2, comma 6, D.L. n. 317/1987).
In applicazione dell'art. 5, comma 1, D.P.R. n. 346/1994, l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero del lavoro nel termine di 75 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero di 90 giorni se presentata all'estero. Decorsi i detti termini, l'autorizzazione si intende concessa.
Il Ministero del lavoro, partendo dalla disposizione di legge, ha ricordato che i datori di lavoro tenuti a richiedere l'autorizzazione preventiva per l'assunzione o il trasferimento all'estero di lavoratori italiani sono i seguenti:
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;
c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
Resta irrilevante il fatto che il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in un Paese extraUE e non debba essere invece assunto in Italia per poi prestare la propria attività all'estero, dato che il citato Decreto Legge precisa espressamente che la necessità dell'autorizzazione sussiste sia per l'assunzione all'estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento.

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