Rapporti di lavoro

Disoccupazione speciale nell'edilizia: chiarimenti del Ministero sull'applicazione

di Josef Tschöll


Il Ministero del lavoro chiarisce, con la risposta ad interpello 26 giugno 2014, n. 14, che il trattamento speciale di disoccupazione edile previsto per le circoscrizioni nelle quali il rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età di lavoro risulta superiore al 18,4%, si applica fino al 30 dicembre 2016. Dopo tale data sarà sostituito dall'ASpI così come previsto dalla L. n. 92/2012.
Con l'art. 9 della L. n. 427/1975 è stato introdotto a favore dei lavoratori impiegati e operai licenziati da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, un trattamento speciale di disoccupazione. Sono escluse dunque le altre categorie come i dirigenti e gli apprendisti e coloro che sono licenziati per motivi diversi (giusta causa ecc.), i quali possono comunque accedere eventualmente ai trattamenti di disoccupazione ordinari (adesso ASpI e Mini-ASpI) oppure agli attuali ammortizzatori in deroga qualora in possesso dei requisiti richiesti.
L'indennità speciale nel settore edile è riconosciuta anche nei seguenti casi:
-nelle aree nelle quali il CIPI accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70%, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto per un periodo non superiore a 18 mesi, elevabile a 27 nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 (art. 11, comma 2, L. n. 223/1991);
-nel caso di attuazione di un programma di CIGS, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'art. 4, L. n. 223/1991, che abbiano un'anzianità aziendale di almeno 36 mesi, di cui almeno 24 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'art. 11, comma 2, L. n. 223/1991 (art. 3, comma 3, D.L. n. 1994).
Con l'evidente finalità di uniformare e razionalizzare i trattamenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione attraverso l'introduzione dell'ASpI, la riforma del mercato del lavoro è intervenuta anche sui trattamenti speciali del settore edile. L'art. 2, comma 71, lett. c), f) e g), della L. n. 92/2012 prevede l'abrogazione degli articoli da 9 a 19 della L. n. 427/1975, dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 299/1994 e dell'art. 11, comma 2, L. n. 223/1991, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Sulla materia l'ANCE ha presentato istanza di interpello circa la corretta applicazione dell'art. 11 della L. n. 223/1991. Il Ministero del lavoro conferma che la disciplina sul trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è tuttora operante compresa l'estensione prevista dal comma 3 del citato art. 11 a favore dei lavoratori che non sono residenti nell'area in cui sono completati i lavori, ma sono invece residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.
La delibera CIPI del 19 ottobre 1993, ha individuato i casi di crisi occupazionale che consentono la fruizione del trattamento speciale di disoccupazione prevedendo al punto 3, per l'applicazione dell'art. 11, L. n. 223/1991, che "il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità (…) nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro".
La misura percentuale del rapporto cui fanno riferimento sia la L. n. 223/1991 che la Delibera CIPI è stata individuata dal D.M. 14 gennaio 2003, il quale ha fissato al 18,4% la soglia della media nazionale. Il superamento di tale soglia comporta l'applicazione del punto 3 della Delibera CIPI e dell'art. 11 della L. n. 223/1991 (diritto al trattamento speciale). Il Ministero chiarisce, infine, che in assenza di successivi decreti le circoscrizioni territoriali individuate dal citato D.M. possano essere ancora utili ai fini della fruizione del trattamento di disoccupazione speciale.

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